Cabotaggio
Cabotaggio Regolamento CEE 7 dicembre 1992 n. 3577/92; Regolamento CE 25 ottobre 1993 n. 3118/93
Termine che indica il trasporto, marittimo e terrestre, di merci e persone da un luogo ad un altro del territorio di uno Stato, trasporti di esclusiva competenza rispettivamente di armatori e vettori residenti sul territorio nazionale.
In ambito comunitario, a seguito della realizzazione di un mercato comune dei trasporti (v. Politica dei trasporti), il cabotaggio marittimo e terrestre è stato liberalizzato con:
— il regolamento n. 3577/92 relativo al cabotaggio marittimo. Si propone l’obiettivo di sopprimere le restrizioni alla libera prestazione dei servizi (v.) del trasporto marittimo fra Stati membri in favore degli armatori comunitari che utilizzano navi registrate in uno Stato membro, battono bandiera dello stesso Stato e sono iscritte nel registro Euros (v.). Le navi in questione devono comunque soddisfare i criteri di ammissione al cabotaggio nello Stato membro. Detto provvedimento prevede, inoltre, la liberalizzazione del cabotaggio marittimo dal 10 gennaio 1993; regimi speciali sono previsti per il Portogallo, la Spagna, l’Italia e la Grecia;
— il regolamento n. 3118/93 relativo al cabotaggio terrestre. Fissa il regime definitivo di cabotaggio terrestre e le condizioni di ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro: i trasporti di cabotaggio sono soggetti alla normativa dello Stato membro ospitante per ciò che concerne:
a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) norme ambientali e relative ai pesi e alle dimensioni;
c) durata della guida e riposo dei conducenti;
d) l’IVA nel servizio dei trasporti;
e) prescrizioni per il trasporto di alcune categorie di merci.
In entrambe le disposizioni comunitarie la Commissione si riserva la facoltà di adottare misure di salvaguardia in caso di gravi perturbazioni del mercato dei trasporti.
Termine che indica il trasporto, marittimo e terrestre, di merci e persone da un luogo ad un altro del territorio di uno Stato, trasporti di esclusiva competenza rispettivamente di armatori e vettori residenti sul territorio nazionale.
In ambito comunitario, a seguito della realizzazione di un mercato comune dei trasporti (v. Politica dei trasporti), il cabotaggio marittimo e terrestre è stato liberalizzato con:
— il regolamento n. 3577/92 relativo al cabotaggio marittimo. Si propone l’obiettivo di sopprimere le restrizioni alla libera prestazione dei servizi (v.) del trasporto marittimo fra Stati membri in favore degli armatori comunitari che utilizzano navi registrate in uno Stato membro, battono bandiera dello stesso Stato e sono iscritte nel registro Euros (v.). Le navi in questione devono comunque soddisfare i criteri di ammissione al cabotaggio nello Stato membro. Detto provvedimento prevede, inoltre, la liberalizzazione del cabotaggio marittimo dal 10 gennaio 1993; regimi speciali sono previsti per il Portogallo, la Spagna, l’Italia e la Grecia;
— il regolamento n. 3118/93 relativo al cabotaggio terrestre. Fissa il regime definitivo di cabotaggio terrestre e le condizioni di ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro: i trasporti di cabotaggio sono soggetti alla normativa dello Stato membro ospitante per ciò che concerne:
a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) norme ambientali e relative ai pesi e alle dimensioni;
c) durata della guida e riposo dei conducenti;
d) l’IVA nel servizio dei trasporti;
e) prescrizioni per il trasporto di alcune categorie di merci.
In entrambe le disposizioni comunitarie la Commissione si riserva la facoltà di adottare misure di salvaguardia in caso di gravi perturbazioni del mercato dei trasporti.