Brevetto europeo
Brevetto europeo Convenzione di Monaco 5 ottobre 1973; L. 26-5-1978, n. 260; D.P.R. 8-1-1979, n. 32
Forma di brevetto prevista dalla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 (in vigore in Italia dal 1° dicembre 1978); per ottenerlo occorre inoltrare una domanda presso l’Ufficio Europeo Brevetti (v. UEB) con sedi all’Aja (attività di ricerca) e a Monaco di Baviera (esame delle domande, ricorsi, amministrazioni, affari giuridici) ovvero presso l’ufficio brevetti del paese di appartenenza. La Convenzione citata ha altresì introdotto una procedura centralizzata per la concessione del brevetto con effetti in una pluralità di Stati, procedura semplificata i cui effetti sono tuttavia di notevole portata: la concessione del brevetto europeo, infatti, poiché subordinata ad un esame di merito tecnico, offre maggiori garanzie di validità rispetto al brevetto italiano che viene concesso a seguito di un esame meramente formale senza alcuna valutazione di natura tecnica. La Convenzione di Monaco contiene, inoltre, le norme sulla definizione delle invenzioni brevettabili, sui loro requisiti, sui soggetti legittimati a chiedere il brevetto, sulle procedure per il rilascio e sulla durata dello stesso. Circa il contenuto del diritto derivante dal brevetto europeo, ovvero la sua efficacia negli Stati, esso, salvo espressa delega, ha in ciascun ordinamento gli stessi effetti ed è soggetto alle stesse regole di un brevetto nazionale. Le disposizioni della suddetta Convenzione di Monaco sono da considerarsi complementari a quelle della Convenzione di Lussemburgo del dicembre 1989 che ha istituito il brevetto comunitario (v.).
La contraffazione del brevetto europeo è valutata secondo la legge nazionale.
Aderiscono attualmente alla Convenzione di Monaco gli Stati membri dell’Unione, Svizzera, Cipro, Liechtenstein e Principato di Monaco. Sono in attesa di divenire membri: Albania, Lituania, Lettonia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Romania e Slovenia.
Forma di brevetto prevista dalla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 (in vigore in Italia dal 1° dicembre 1978); per ottenerlo occorre inoltrare una domanda presso l’Ufficio Europeo Brevetti (v. UEB) con sedi all’Aja (attività di ricerca) e a Monaco di Baviera (esame delle domande, ricorsi, amministrazioni, affari giuridici) ovvero presso l’ufficio brevetti del paese di appartenenza. La Convenzione citata ha altresì introdotto una procedura centralizzata per la concessione del brevetto con effetti in una pluralità di Stati, procedura semplificata i cui effetti sono tuttavia di notevole portata: la concessione del brevetto europeo, infatti, poiché subordinata ad un esame di merito tecnico, offre maggiori garanzie di validità rispetto al brevetto italiano che viene concesso a seguito di un esame meramente formale senza alcuna valutazione di natura tecnica. La Convenzione di Monaco contiene, inoltre, le norme sulla definizione delle invenzioni brevettabili, sui loro requisiti, sui soggetti legittimati a chiedere il brevetto, sulle procedure per il rilascio e sulla durata dello stesso. Circa il contenuto del diritto derivante dal brevetto europeo, ovvero la sua efficacia negli Stati, esso, salvo espressa delega, ha in ciascun ordinamento gli stessi effetti ed è soggetto alle stesse regole di un brevetto nazionale. Le disposizioni della suddetta Convenzione di Monaco sono da considerarsi complementari a quelle della Convenzione di Lussemburgo del dicembre 1989 che ha istituito il brevetto comunitario (v.).
La contraffazione del brevetto europeo è valutata secondo la legge nazionale.
Aderiscono attualmente alla Convenzione di Monaco gli Stati membri dell’Unione, Svizzera, Cipro, Liechtenstein e Principato di Monaco. Sono in attesa di divenire membri: Albania, Lituania, Lettonia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Romania e Slovenia.