Brevetto comunitario
Brevetto comunitario Convenzione di Lussemburgo 15 dicembre 1989; L. 26-7-1993, n. 302
Fattispecie di brevetto che si applica unicamente ai paesi contraenti (coincidenti con i paesi membri della Comunità europea); produce gli stessi effetti di un brevetto nazionale nella totalità dei territori in cui si applica la convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1989 e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per tali territori.
Il brevetto comunitario, come quello europeo (v. Brevetto europeo), viene rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti (v. UEB).
È inoltre prevista la stessa procedura unificata di rilascio già creata dalla Convenzione sul brevetto europeo, solo che al termine dell’esame e quindi all’atto in cui l’UEB dichiara concedibile il brevetto europeo, questo, invece di frazionarsi in un fascio di brevetti nazionali, rimane un unico brevetto valido per i paesi comunitari.
Ciò comporta, come conseguenza principale, il fatto che il brevetto comunitario è sottratto alla giurisdizione nazionale.
Il testo originario della Convenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusiva dal giudice comunitario alla dichiarazione della nullità del brevetto e dispone, a tal fine, appositi organi giurisdizionali.
Ai tribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazione che va, però, sospeso se pende una procedura di annullamento del brevetto presso il giudice comunitario competente.
Il brevetto rientra nel novero della proprietà industriale e commerciale (v.), che trova nel Trattato CE una previsione ed una tutela nell’articolo 30. Infatti, in deroga al divieto di restrizioni quantitative (v.) all’importazione, previsto dall’articolo 28, si tutela il titolare di un brevetto che può valersi della sua invenzione in via esclusiva, per la prima immissione in commercio, che deve avvenire con il consenso suo o di persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica (v. >Principio dell’esaurimento del diritto).
Fattispecie di brevetto che si applica unicamente ai paesi contraenti (coincidenti con i paesi membri della Comunità europea); produce gli stessi effetti di un brevetto nazionale nella totalità dei territori in cui si applica la convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1989 e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per tali territori.
Il brevetto comunitario, come quello europeo (v. Brevetto europeo), viene rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti (v. UEB).
È inoltre prevista la stessa procedura unificata di rilascio già creata dalla Convenzione sul brevetto europeo, solo che al termine dell’esame e quindi all’atto in cui l’UEB dichiara concedibile il brevetto europeo, questo, invece di frazionarsi in un fascio di brevetti nazionali, rimane un unico brevetto valido per i paesi comunitari.
Ciò comporta, come conseguenza principale, il fatto che il brevetto comunitario è sottratto alla giurisdizione nazionale.
Il testo originario della Convenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusiva dal giudice comunitario alla dichiarazione della nullità del brevetto e dispone, a tal fine, appositi organi giurisdizionali.
Ai tribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazione che va, però, sospeso se pende una procedura di annullamento del brevetto presso il giudice comunitario competente.
Il brevetto rientra nel novero della proprietà industriale e commerciale (v.), che trova nel Trattato CE una previsione ed una tutela nell’articolo 30. Infatti, in deroga al divieto di restrizioni quantitative (v.) all’importazione, previsto dall’articolo 28, si tutela il titolare di un brevetto che può valersi della sua invenzione in via esclusiva, per la prima immissione in commercio, che deve avvenire con il consenso suo o di persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica (v. >Principio dell’esaurimento del diritto).