Bilancio comunitario

Bilancio comunitario artt. 248, 268-276 Trattato CE

È il documento contabile approvato annualmente delle istituzioni comunitarie nel quale sono dettagliatamente individuate le risorse a disposizione della Comunità europea e le relative spese.
Attualmente la Comunità dispone delle seguenti risorse proprie (v.):
— i prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli;
— i dazi doganali (v.), ossia quelli della tariffa doganale comune (v. TDC) e gli altri diritti fissati dalle Comunità sugli scambi con i paesi non membri;
— i proventi dell’imposta sul valore aggiunto (v. IVA);
— la cd. quarta risorsa (v.).
Per ciò che concerne le spese, invece, occorre distinguere le spese obbligatorie (v. SO), e le spese non obbligatorie (v. SNO).
Il bilancio comunitario, così come la quasi totalità dei bilanci statali, deve essere redatto rispettando dei precisi principi contabili quali:
— l’unità, che implica l’incorporazione di tutte le operazioni in un unico documento sottoposto ad approvazione dell’autorità competente;
— l’universalità, che dispone che delle entrate determinate non siano correlate a delle spese determinate, e che non ci sia compensazione tra le stesse, arrivando ad indicare solo il relativo saldo;
— l’annualità, che implica che il riferimento di tutte le operazioni si rapporti ad un arco temporale determinato, l’esercizio finanziario.
A questa regola si pongono due eccezioni: il regime dei dodicesimi provvisori (v.); i bilanci rettificativi e supplementari, che devono essere adottati col concorso di particolari condizioni e intervenire prima del deposito del bilancio;
— la specialità che si propone di far sì che i crediti aperti non siano cumulati, ma suddivisi per cause giustificative nel bilancio comunitario. A tal fine si prevede da un lato uno stato generale delle entrate, dall’altro uno stato delle entrate e delle spese;
— l’equilibrio tra entrate e spese che implica che deve raggiungersi un pareggio tra le stesse.
La Commissione, inoltre, che dà esecuzione al bilancio, non può adottare alcun atto suscettibile di incidere in maniera considerevole sul bilancio senza dare l’assicurazione della relativa copertura nei limiti delle risorse proprie della Comunità.
Per quanto il bilancio debba essere integralmente finanziato con risorse proprie, il Fondo europeo di sviluppo (v. FES) è finanziato con contributi nazionali.
L’approvazione del bilancio comunitario prevede una complessa procedura che vede coinvolti a vario titolo diverse istituzioni ed in particolare, il Parlamento europeo ed il Consiglio, tra i quali si instaura una navetta che può portare all’approvazione o al rigetto del bilancio comunitario.
La procedura di approvazione del bilancio può articolarsi in due fasi, delle quali una si attiva solo nel caso di dissenso del Consiglio e del Parlamento Europeo.
Nella prima fase il progetto di bilancio è definito dal Consiglio sulla scorta di un progetto preliminare elaborato dalla Commissione in base agli stati di previsione ad essa comunicati da tutte le istituzioni.
Entro il 5 ottobre dell’anno precedente l’esercizio finanziario (che coincide con l’anno solare) cui il bilancio si riferisce, il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, trasmette tale prospetto al Parlamento Europeo.
Il Parlamento ha, al riguardo, tre possibilità:
— può approvare il bilancio, non apportare emendamenti e non proporre modificazioni: in tal caso il bilancio viene adottato;
— può, deliberando a maggioranza dei suoi membri, apportare emendamenti al progetto di bilancio per quanto riguarda le SNO, oppure proporre, a maggioranza assoluta dei voti espressi, delle modificazioni alle SO;
— può, deliberando a maggioranza dei suoi membri e dei due terzi dei voti espressi, respingere in blocco il relativo progetto.
Nella seconda fase è prevista una nuova lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio il quale, nel termine di 15 giorni, può decidere sugli emendamenti, deliberando a maggioranza qualificata, nonché pronunciarsi sulle proposte presentate dal Parlamento.
Se le proposte di modifica non implicano un aumento delle spese globali di un’istituzione, tali spese si considerano approvate se il Consiglio non le respinge espressamente a maggioranza qualificata.
In caso di aumento dell’importo globale, invece, occorre una deliberazione esplicita del Consiglio a maggioranza qualificata perché siano considerate approvate.
In questa seconda fase, caratterizzata da una tipica procedura di navetta, alla rilettura da parte del Consiglio segue una rilettura da parte del Parlamento.
Quest’ultimo non può più, a questo punto, pronunciarsi sulle spese ordinarie; può, invece, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio:
— emendare o respingere le modifiche apportate dal Consiglio ai propri emendamenti, deliberando a maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei suffragi espressi;
— respingere in toto il bilancio e chiedere la presentazione di un nuovo progetto, qualora si presentino “importanti motivi” e si deliberi a maggioranza dei membri e dei due terzi dei suffragi espressi.
Trattandosi di decisioni foriere di gravi conseguenze per la vita della Comunità, è previsto in questo caso (come pure nel caso in cui il bilancio non sia stato comunque adottato entro il 1° gennaio) il regime dei dodicesimi provvisori (v.).
La garanzia di legittimità dei conti di tutte le entrate e le spese inserite nel bilancio comunitario è assicurata dal controllo della Corte dei Conti delle Comunità europee (v.). Una volta conclusasi la procedura spetta al Presidente del Parlamento constatare che il bilancio è stato definitivamente adottato.