Banche dati
Banche dati Direttiva 11 marzo 1996, n. 96/9/CE
Complesso di dati organizzato secondo criteri tali da facilitarne il “trattamento”, cioè il compimento di una serie di operazioni quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione.
Le banche dati sono diversamente tutelate negli Stati membri; poiché tali differenziazioni possono influire negativamente sul funzionamento del mercato interno (v.) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati. La direttiva, oltre ad individuare nelle banche dati, qualunque ne sia la forma, il suo campo d’applicazione, stabilisce i diritti del creatore della banca dati nonché del suo diritto sui generis di vietare operazioni di estrazione e reimpiego della totalità o parte dei dati inseriti nella banca; stabilisce, inoltre, i diritti e gli obblighi dell’utente legittimo di una banca dati messa a disposizione del pubblico.
Complesso di dati organizzato secondo criteri tali da facilitarne il “trattamento”, cioè il compimento di una serie di operazioni quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione.
Le banche dati sono diversamente tutelate negli Stati membri; poiché tali differenziazioni possono influire negativamente sul funzionamento del mercato interno (v.) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati. La direttiva, oltre ad individuare nelle banche dati, qualunque ne sia la forma, il suo campo d’applicazione, stabilisce i diritti del creatore della banca dati nonché del suo diritto sui generis di vietare operazioni di estrazione e reimpiego della totalità o parte dei dati inseriti nella banca; stabilisce, inoltre, i diritti e gli obblighi dell’utente legittimo di una banca dati messa a disposizione del pubblico.