Azioni innovative

Azioni innovative art. 22 Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999

Azioni finanziate dai fondi strutturali (v.) che riguardano progetti-pilota, reti di scambio di esperienze, reti di cooperazione e studi.
Le azioni innovative contribuiscono all’elaborazione di metodi volti a migliorare gli interventi a titolo degli obiettivi comunitari (v.) interessano:
— la cooperazione interregionale (sia tra i paesi membri dell’Unione che con i paesi terzi);
— l’innovazione economica regionale;
— piani di sviluppo territoriale;
— piani di sviluppo urbano.