Azione comune

Azione comune artt. 13 e 31 Trattato sull’Unione europea

Con questa espressione si indica la convergenza delle posizioni assunte dai vari Stati membri che porta alla definizione di una strategia attribuibile alla Comunità nel suo insieme e non più a singoli Stati.
L’azione comune costituisce uno degli aspetti più significativi della PESC (v.) e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v. ).
La stessa deve:
— essere conforme agli obiettivi dell’Unione europea;
— tener conto dell’acquis communautaire (v.);
— essere coerente con altre azioni o posizioni adottate dall’Unione.
Presupposto per l’avvio di un’azione comune è l’esistenza di interessi rilevanti comuni agli Stati membri: tuttavia il principio solidaristico ammette un’azione comune anche in presenza di interessi comuni solo ad una parte degli Stati in questione.
La procedura si articola in due fasi:
— definizione degli orientamenti generali da parte del Consiglio europeo (v.);
— deliberazione all’unanimità, da parte del Consiglio dell’Unione europea, che una questione forma oggetto di un’azione comune, sulla scorta dei precitati orientamenti.
Il Trattato di Maastricht non fa menzione delle questioni che possono essere oggetto di un azione comune. Tuttavia il Consiglio europeo nel dicembre 1991 ha individuato, a titolo esemplificativo, alcuni settori che necessitano della messa in atto di tale strumento.
Un’azione comune può essere attuata nei seguenti campi:
— salvaguardia dei principi democratici e rispetto dei diritti dell’uomo e delle minoranze;
— promozione della stabilità politica nonché della cooperazione regionale e subregionale;
— prevenzione e risoluzione dei conflitti;
— coordinamento internazionale più efficace in caso di situazioni di urgenza;
— rafforzamento della cooperazione esistente su questioni di interesse internazionale (la lotta contro il proliferare degli armamenti, il terrorismo ed il traffico illecito di stupefacenti);
— promozione e sostegno di una buona gestione della cosa pubblica.