Avvocato generale

Avvocato generale art. 222 Trattato CE

È una figura, introdotta sul modello dell’ordinamento francese, il cui ruolo è quello di porsi al servizio dell’interesse generale del diritto comunitario, fornendo nel contempo maggiori garanzie di equilibrio e di preparazione tecnica alla Corte di Giustizia.
Gli avvocati generali che sono inseriti organicamente nella struttura della Corte, hanno “l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità ed in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di Giustizia, per assistere quest’ultima nell’adempimento della sua missione …”.
Attualmente gli avvocati generali sono otto, ma ogni tre anni avviene un rinnovo parziale; il mandato è rinnovabile.
Fino al 2000 ne sarà presente un nono.