Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità garante della concorrenza e del mercato L. 10 ottobre 1990, n. 287
All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è demandato il compito di vigilare sul rispetto della normativa antitrust (v.), con ampi poteri istruttori e decisionali per il mantenimento ed il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva. L’ambito di applicazione della legge riguarda tutte le intese (v.), gli abusi di posizione dominante (v.) e le concentrazioni di imprese (v.) che “non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 65 e 66 del Trattato CECA e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, nonché dei regolamenti e di atti comunitari con efficacia normativa equiparata”. Pertanto, l’applicabilità della norma sussiste solo quando non vi sia pregiudizio, in atto o in potenza, al commercio degli Stati membri, perché in tal caso la competenza ad agire spetta alla Comunità, e specificatamente alla Commissione europea.
Nel caso in cui l’Autorità ritenga che una fattispecie non rientri nella sua sfera di competenza, deve informare la Commissione e trasmetterle tutte le informazioni in suo possesso. Nell’ipotesi in cui un determinato comportamento sia vietato, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, l’Autorità potrà interessarsi dei soli aspetti di esclusiva rilevanza nazionale, anche se un procedimento è già iniziato dinanzi alla Commissione. L’istruttoria nazionale dovrà, invece, essere sospesa, fino all’esito di quella comunitaria, quando sono presenti aspetti che hanno rilevanza anche nell’ambito comunitario.
All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è demandato il compito di vigilare sul rispetto della normativa antitrust (v.), con ampi poteri istruttori e decisionali per il mantenimento ed il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva. L’ambito di applicazione della legge riguarda tutte le intese (v.), gli abusi di posizione dominante (v.) e le concentrazioni di imprese (v.) che “non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 65 e 66 del Trattato CECA e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, nonché dei regolamenti e di atti comunitari con efficacia normativa equiparata”. Pertanto, l’applicabilità della norma sussiste solo quando non vi sia pregiudizio, in atto o in potenza, al commercio degli Stati membri, perché in tal caso la competenza ad agire spetta alla Comunità, e specificatamente alla Commissione europea.
Nel caso in cui l’Autorità ritenga che una fattispecie non rientri nella sua sfera di competenza, deve informare la Commissione e trasmetterle tutte le informazioni in suo possesso. Nell’ipotesi in cui un determinato comportamento sia vietato, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, l’Autorità potrà interessarsi dei soli aspetti di esclusiva rilevanza nazionale, anche se un procedimento è già iniziato dinanzi alla Commissione. L’istruttoria nazionale dovrà, invece, essere sospesa, fino all’esito di quella comunitaria, quando sono presenti aspetti che hanno rilevanza anche nell’ambito comunitario.