AUE
AUE [Atto Unico Europeo]
Insieme di disposizioni che modificano e completano i tre trattati istitutivi delle Comunità europee con gli strumenti necessari per l’attuazione del Libro Bianco sul completamento del mercato interno (v.).
L’obiettivo più importante era la realizzazione entro il 31 dicembre 1992 del mercato interno (v.), cioè di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Nell’Atto unico, oltre alla creazione del mercato interno sono previsti:
— la ricerca di una coesione economica più stretta tra le regioni europee e una riduzione delle disparità regionali attraverso la riforma dei fondi strutturali (v.);
— il miglioramento della politica sociale (v.);
— il rafforzamento della cooperazione monetaria;
— l’introduzione di norme in materia di tutela dell’ambiente e di ricerca scientifica e tecnologica.
L’Atto unico ha anche previsto modifiche istituzionali, fra cui si ricordano:
— il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell’Unione europea nei settori del mercato interno, della politica sociale, della coesione economica e sociale e della ricerca;
— l’affidamento alla Commissione delle competenze esecutive degli atti adottati dal Consiglio, il conferimento al Parlamento europeo di un potere di parere conforme (v. Procedura del parere conforme) in materia di adesione (v.) e per gli accordi di associazione (v.);
— l’introduzione di una procedura di cooperazione (v.) tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio;
— l’istituzionalizzazione del Consiglio europeo (v.);
— la creazione di un Tribunale di primo grado (v.) che ha affiancato la Corte di Giustizia.
Adottato: Lussemburgo 17 febbraio 1986
Entrato in vigore: 1° luglio 1987
Ratificato: L. 23 dicembre 1986, n. 909
Insieme di disposizioni che modificano e completano i tre trattati istitutivi delle Comunità europee con gli strumenti necessari per l’attuazione del Libro Bianco sul completamento del mercato interno (v.).
L’obiettivo più importante era la realizzazione entro il 31 dicembre 1992 del mercato interno (v.), cioè di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Nell’Atto unico, oltre alla creazione del mercato interno sono previsti:
— la ricerca di una coesione economica più stretta tra le regioni europee e una riduzione delle disparità regionali attraverso la riforma dei fondi strutturali (v.);
— il miglioramento della politica sociale (v.);
— il rafforzamento della cooperazione monetaria;
— l’introduzione di norme in materia di tutela dell’ambiente e di ricerca scientifica e tecnologica.
L’Atto unico ha anche previsto modifiche istituzionali, fra cui si ricordano:
— il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell’Unione europea nei settori del mercato interno, della politica sociale, della coesione economica e sociale e della ricerca;
— l’affidamento alla Commissione delle competenze esecutive degli atti adottati dal Consiglio, il conferimento al Parlamento europeo di un potere di parere conforme (v. Procedura del parere conforme) in materia di adesione (v.) e per gli accordi di associazione (v.);
— l’introduzione di una procedura di cooperazione (v.) tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio;
— l’istituzionalizzazione del Consiglio europeo (v.);
— la creazione di un Tribunale di primo grado (v.) che ha affiancato la Corte di Giustizia.
Adottato: Lussemburgo 17 febbraio 1986
Entrato in vigore: 1° luglio 1987
Ratificato: L. 23 dicembre 1986, n. 909