Atti non vincolanti

Atti non vincolanti artt. 226 e 249 Trattato CE

Oltre agli atti dotati di efficacia vincolante (v. Atti vincolanti), le istituzioni comunitarie possono emanare due tipi di atti non vincolanti: le raccomandazioni (v.) ed i pareri (v.).
La raccomandazione ha il preciso scopo di obbligare il destinatario a tenere un determinato comportamento considerato più rispondente alle esigenze comuni.
Il parere tende a fissare il punto di vista dell’istituzione che lo emette in ordine ad una specifica questione.
Premesso che sia per le raccomandazioni che per i pareri le istituzioni comunitarie hanno una competenza generale, entrambi gli atti non sono sottoposti ad alcuna forma particolare, fatta eccezione per alcuni pareri per i quali il Trattato CE prevede una motivazione espressa (v. Motivazione degli atti comunitari): ad esempio art. 226 del Trattato CE, in base al quale è richiesto il parere motivato della Commissione, qualora questa ritenga che uno Stato membro non abbia adempiuto agli obblighi ad esso derivanti in base al Trattato istitutivo.
Sia le raccomandazioni che i pareri possono avere come destinatari gli Stati membri, ovvero le altre istituzioni comunitarie o, ancora, i soggetti di diritto interno degli Stati membri.