Attestazione negativa

Attestazione negativa artt. 81 e ss. Trattato CE; art. 2 Regolamento CEE 6 febbraio 1962, n. 17/62

Con questa espressione si designa un atto, una dichiarazione con la quale la Commissione certifica che un determinato accordo, intesa (v.) o pratica concordata (v.) tra imprese non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 81 del Trattato CE, relativo alla concorrenza.
Le attestazioni negative possono essere concesse, sulla base degli elementi di cui la Commissione sia in possesso, individualmente alle singole imprese, a condizione che l’accordo sia stato notificato. È possibile tuttavia ottenere un’attestazione negativa in blocco per certi accordi e pratiche concordate, in considerazione delle dimensioni delle imprese coinvolte o dei rapporti tra le stesse.
Malgrado la possibilità di concedere queste esenzioni, la Commissione ha il potere di dichiarare nullo di diritto (imponendo alle parti ammende fino al 10% di fatturato) l’accordo che essa reputi inaccettabile.
Qualora ciò si verifichi, le parti lese possono ricorrere ai tribunali nazionali per ottenere il risarcimento dei danni.