Astensione costruttiva

Astensione costruttiva art. 23 Trattato sull’Unione europea

Nel quadro dell’impegno teso al rafforzamento della politica estera di sicurezza comune della Comunità europea (v. PESC) si inserisce il principio dell’astensione costruttiva; esso sancisce che durante la procedura di votazione in sede di Consiglio dell’Unione l’astensione di uno Stato membro non impedisce di raggiungere l’unanimità (v.). Infatti, tale astensione dispenserà lo Stato membro dall’obbligo di applicare la decisione comune ma non potrà ostacolarne la formazione, né impedire che essa impegni l’Unione.
Il principio dell’astensione costruttiva è stato introdotto dal Trattato di Amsterdam (v.) allo scopo di snellire e velocizzare le procedure decisionali riguardanti la politica estera e di sicurezza comune. In questo caso, infatti, anche se in Consiglio non si raggiunge l’unanimità dei consensi su una proposta è comunque possibile procedere se lo Stato dissenziente decide di avvalersi del meccanismo dell’astensione costruttiva.