Arrotondamento
Arrotondamento artt. 4-5 Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97; artt. 3 e 4 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
L’arrotondamento è la riduzione del numero di cifre decimali dopo la virgola. Con l’adozione dal 1° gennaio 1999 dell’euro (v.) è necessario convertire le valute nazionali in euro e le valute nazionali tra di loro utilizzando dei tassi di conversione (v.) che contengono cifre decimali. Di qui il problema, di ordine pratico, di dover arrotondare gli importi monetari finali (e non anche i tassi di conversione).
Questa operazione viene effettuata attraverso tre regole stabilite dagli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1103/97.
Una prima regola riguarda la conversione tra due valute nazionali attraverso il cd. metodo della triangolazione (v.). In questo caso si deve convertire prima una moneta nazionale in euro e successivamente riconvertire la cifra nell’altra moneta nazionale.
Il secondo metodo di arrotondamento riguarda la conversione dalle monete nazionali all’euro.
La regola generale stabilita dall’art. 5 del Regolamento n. 1103/97 è che una cifra risultante da una conversione dalla moneta nazionale all’euro deve essere arrotondata, per eccesso o per difetto, al centesimo di euro più vicino; dal momento che la più piccola unità di euro è il centesimo non sono possibili pagamenti in unità ulteriormente frazionate (ad esempio è impossibile un pagamento di 5,995 euro).
Se si vuole, per esempio, determinare il prezzo di un quotidiano (1.500 lire) in euro utilizzando il tasso di conversione di 1 euro = 1936,27 lire, avremo
@
L’arrotondamento dà il prezzo di un quotidiano pari a 77 centesimi di euro.
In questo caso si è proceduto ad un arrotondamento per difetto (da 0,744 a 0,77); se la cifra fosse stata di 0,776 euro si sarebbe proceduto ad un arrotondamento per eccesso (ovvero 0,78 cent). Nel caso in cui la cifra sia esattamente pari alla metà si arrotonda per eccesso: 0,775 euro diventatano 0,78 centesimi.
La terza regola di arrotondamento, stabilita dallo stesso art. 5 del Regolamento, viene utilizzata per la conversione dell’euro alla moneta nazionale.
In questo caso l’importo in moneta nazionale deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina.
Riprendendo l’esempio precedente, supponiamo di voler conoscere il prezzo in lire di un quotidiano di cui conosciamo il valore in euro (0,77 centesimi) applicando il tasso di conversione. L’operazione sarà:
0,77 (quotidiano) × 1936,27
(tasso di conversione) =
= 1490,9279 = 1490 lire
Il prezzo finale del quotidiano dovrebbe essere 1.490 lire. Tuttavia è noto che in Italia le lire sono ormai inesistenti e sarebbe davvero arduo dover pagare le 90 lire finali. Per questo motivo è la stessa direttiva a precisare ulteriormente che l’arrotondamento può essere effettuato “conformemente alle norme e pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale”. In Italia ciò significherà che vi sarà un arrotondamento alle 100 lire, salvo disposizioni particolari. Per quel che riguarda le regole di arrotondamento dei calcoli intermedi (v.) è previsto l’uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell’importo in lire da convertire.
L’arrotondamento è la riduzione del numero di cifre decimali dopo la virgola. Con l’adozione dal 1° gennaio 1999 dell’euro (v.) è necessario convertire le valute nazionali in euro e le valute nazionali tra di loro utilizzando dei tassi di conversione (v.) che contengono cifre decimali. Di qui il problema, di ordine pratico, di dover arrotondare gli importi monetari finali (e non anche i tassi di conversione).
Questa operazione viene effettuata attraverso tre regole stabilite dagli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1103/97.
Una prima regola riguarda la conversione tra due valute nazionali attraverso il cd. metodo della triangolazione (v.). In questo caso si deve convertire prima una moneta nazionale in euro e successivamente riconvertire la cifra nell’altra moneta nazionale.
Il secondo metodo di arrotondamento riguarda la conversione dalle monete nazionali all’euro.
La regola generale stabilita dall’art. 5 del Regolamento n. 1103/97 è che una cifra risultante da una conversione dalla moneta nazionale all’euro deve essere arrotondata, per eccesso o per difetto, al centesimo di euro più vicino; dal momento che la più piccola unità di euro è il centesimo non sono possibili pagamenti in unità ulteriormente frazionate (ad esempio è impossibile un pagamento di 5,995 euro).
Se si vuole, per esempio, determinare il prezzo di un quotidiano (1.500 lire) in euro utilizzando il tasso di conversione di 1 euro = 1936,27 lire, avremo
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L’arrotondamento dà il prezzo di un quotidiano pari a 77 centesimi di euro.
In questo caso si è proceduto ad un arrotondamento per difetto (da 0,744 a 0,77); se la cifra fosse stata di 0,776 euro si sarebbe proceduto ad un arrotondamento per eccesso (ovvero 0,78 cent). Nel caso in cui la cifra sia esattamente pari alla metà si arrotonda per eccesso: 0,775 euro diventatano 0,78 centesimi.
La terza regola di arrotondamento, stabilita dallo stesso art. 5 del Regolamento, viene utilizzata per la conversione dell’euro alla moneta nazionale.
In questo caso l’importo in moneta nazionale deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina.
Riprendendo l’esempio precedente, supponiamo di voler conoscere il prezzo in lire di un quotidiano di cui conosciamo il valore in euro (0,77 centesimi) applicando il tasso di conversione. L’operazione sarà:
0,77 (quotidiano) × 1936,27
(tasso di conversione) =
= 1490,9279 = 1490 lire
Il prezzo finale del quotidiano dovrebbe essere 1.490 lire. Tuttavia è noto che in Italia le lire sono ormai inesistenti e sarebbe davvero arduo dover pagare le 90 lire finali. Per questo motivo è la stessa direttiva a precisare ulteriormente che l’arrotondamento può essere effettuato “conformemente alle norme e pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale”. In Italia ciò significherà che vi sarà un arrotondamento alle 100 lire, salvo disposizioni particolari. Per quel che riguarda le regole di arrotondamento dei calcoli intermedi (v.) è previsto l’uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell’importo in lire da convertire.