Appalti pubblici

Appalti pubblici Direttiva 21 dicembre 1989, n. 89/665/CEE; Direttiva 25 febbraio 1992, n. 92/13/CEE; Direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE; Direttiva 14 giugno 1993, n. 93/36/CEE; Direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE; Direttiva 14 giugno 1993, n. 93/38/CEE; Direttiva 13 ottobre 1997, n. 97/52/CE; Direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/4/CE

Nel corso degli ultimi anni il legislatore comunitario è più volte intervenuto a regolamentare le procedure di assegnazione degli appalti pubblici, nel tentativo di garantire un’effettiva parità di accesso e di trattamento alle imprese comunitarie assicurando la trasparenza delle procedure di aggiudicazione.
In base all’oggetto la complessa materia degli appalti pubblici è stata suddivisa in quattro settori:
appalto di lavori pubblici. Si tratta di un contratto di appalto che ha per oggetto la produzione di un bene materiale nuovo o la sua costruzione, restauro o trasformazione, parziale o totale. Disciplinano questo settore le direttive (v.) 89/665 del 21 dicembre 1989 e 93/37 del 14 giugno 1993;
appalto pubblico di forniture. Si tratta di un contratto di appalto che prevede forniture di beni o prestazioni periodiche continuative che comportano la fornitura di beni e di manodopera congiuntamente. La direttiva comunitaria disciplinante questo settore è la 93/36 del 14 giugno 1993;
appalto pubblico di servizi. L’oggetto di questo contratto comprende prestazione di servizi ed utilità che non comprendono lavorazioni o trasformazione di materiale.
La direttiva comunitaria 92/50 del 18 giugno 1992 disciplina questo settore;
appalto nei settori cosiddetti esclusi. Si tratta di appalti nei settori di pubblica utilità: trasporti, energia, acqua, telecomunicazioni ecc. La direttiva comunitaria 93/38 del 14 giugno 1993 coordina le procedure di appalto di questi servizi.
La Comunità ha completato il quadro normativo in materia di appalti pubblici con le due direttive sui mezzi di ricorso: la 89/665 del 21 dicembre 1989 e la 92/13 del 25 febbraio 1992. Questi due atti hanno cercato di assicurare ai privati imprenditori una soglia minima di protezione durante le procedure di assegnazione. Tutte le direttive comunitarie su citate disciplinano gli appalti di importo superiore una determinata soglia (cd. contratti di rilevanza comunitaria).
I contratti che, pur avendo ad oggetto materie rientranti nei settori sopra ricordati, non superino la soglia di cui si diceva (ovvero i contratti infracomunitari) sono invece disciplinati da fonti normative nazionali (provvedimenti, cioè, che non sono di recepimento delle direttive comunitarie), mentre quelle comunitarie hanno rilievo solo se ad esse rinvia la disciplina nazionale.
Il criterio di base per facilitare la partecipazione all’aggiudicazione di imprese stabilite nel territorio comunitario (v.) è di attribuire il massimo della pubblicità alle gare di appalto, sia con la pubblicazione del bando di gara e dell’esito della gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (v. GUCE), sia fornendo dei rimedi minimi in caso di violazione. Questi ultimi prevedono una tutela cautelare mediante la sospensione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, la possibilità di ottenere l’annullamento delle decisioni illegittime e quella di ottenere un risarcimento dei danni.
Le soglie di applicazione delle direttive comunitarie sono state ridotte dalla direttiva 97/52 del 13 ottobre 1997 e dalla direttiva 98/4: la loro adozione è stata dettata dall’esigenza di allineare la normativa comunitaria all’accordo sugli appalti pubblici (Agreement on Government Procurement - GPA), firmato a Marrakech nel 1994 in occasione dell’Uruguay Round. Tale accordo ha mirato a tutelare la concorrenza internazionale e la partecipazione alle gare di imprese straniere in tutti gli appalti i cui importi siano superiori una determinata soglia espressa in DSP (v.).



Le nuove soglie per gli appalti di rilevanza comunitaria

Tipo di appalto Soglia in Soglia in Soglia in
DSP euro (1) lire (2)

Lavori appaltati da tutte
le amministrazioni e gli
enti pubblici 5.000.000 5.358.153 10.374.830.909

Lavori di soggetti “privati”
con contributo pubblico
superiore al 50% — 5.000.000 9.681.350.000

Servizi affidati da amministra-
zioni statali (ministeri) 130.000 139.312 269.745.646

Servizi e forniture affidati da
amministrazioni ed enti pubblici
diversi dai ministeri 200.000 214.326 414.993.004

Altri servizi (2) appaltati da tutte
le amministrazioni pubbliche — 200.000 387.254.000

Lavori appaltati nei settori
esclusi 5.000.000 5.358.153 10.374.830.909

Servizi e forniture in materia
di acqua, trasporti, energia 400.000 428.653 829.987.944

Servizi e forniture in materia di
telecomunicazione — 600.000 1.161.762.000


1) Dal 1° gennaio 2000 il controvalore in lire di 1 euro (anche per quanto riguarda tali soglie) è pari a 1936,27 lire
2) Servizi indicati nell’allegato 1B della dir. 92/50, servizi della categoria 8 e servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato 1A.