Antitrust
Antitrust artt. 3, 81, 82, 86 Trattato CE; artt. 65-66 Trattato CECA
La politica della concorrenza (v.) riveste un ruolo particolarmente importante anche ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dalla Comunità europea per il raggiungimento della integrazione economico-politica dell’Europa.
L’art. 3 del Trattato CE, infatti, prevede “la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”.
I principi fondamentali della disciplina della concorrenza, posti dal Trattato di Roma, possono così sintetizzarsi:
— divieto di intese (v.) pregiudizievoli al commercio tra gli Stati membri e restrittive della concorrenza all’interno del mercato comune (v.), disponendo la nullità delle intese eventualmente concluse con efficacia retroattiva;
— divieto, alle imprese che hanno una posizione dominante nel mercato comune, di farne un esercizio abusivo (art. 82) (v. Abuso di posizione dominante);
— disciplina delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché le imprese alle quali gli Stati affidano la gestione di servizi nell’interesse generale (art. 86);
— regolamentazione degli interventi degli Stati membri nell’economia (v. Aiuti di Stato alle imprese), per impedire che gli aiuti economici alle imprese generino limitazioni e modifiche al libero esplicarsi della concorrenza (artt. 87-89).
Il Trattato non contiene, invece, una specifica normativa in relazione alle concentrazioni d’imprese (v.).
L’applicazione delle regole comunitarie della concorrenza è demandata alla Commissione, che ha il compito generale di fare rispettare il Trattato CE ed il controllo finale è riservato, ad istanza degli interessati, alla Corte di Giustizia.
Un particolare procedimento è previsto, infine, per realizzare il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia (v. >Ravvicinamento delle disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative).
L’art. 96 del Trattato stabilisce, infatti, che la Commissione debba consultarsi con gli Stati membri interessati qualora abbia a constatare «che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tale motivo, una distorsione che deve essere eliminata». Se attraverso tale consultazioni non si perviene ad un idoneo accordo, spetta al Consiglio (su proposta della Commissione) stabilire le direttive necessarie per eliminare la distorsione.
Anche il Trattato CECA, applicabile, ratione materiae, alle sole imprese produttrici di carbone ed acciaio, vieta gli accordi e le attività miranti ad impedire, restringere o falsare il normale esplicarsi della concorrenza nel mercato comune, nonché gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni finalizzate in vario modo ad alterarla od ostacolarla.
È prevista, peraltro, un’autorizzazione preventiva della Commissione per ogni operazione che abbia di per se stessa, come effetto diretto o indiretto, una concentrazione tra imprese, operata attraverso fusione, acquisto di azioni o di elementi dell’attivo, prestiti, contratti, o qualunque altro mezzo di controllo.
Vedi tabella.Vedi tabella.
La politica della concorrenza (v.) riveste un ruolo particolarmente importante anche ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dalla Comunità europea per il raggiungimento della integrazione economico-politica dell’Europa.
L’art. 3 del Trattato CE, infatti, prevede “la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”.
I principi fondamentali della disciplina della concorrenza, posti dal Trattato di Roma, possono così sintetizzarsi:
— divieto di intese (v.) pregiudizievoli al commercio tra gli Stati membri e restrittive della concorrenza all’interno del mercato comune (v.), disponendo la nullità delle intese eventualmente concluse con efficacia retroattiva;
— divieto, alle imprese che hanno una posizione dominante nel mercato comune, di farne un esercizio abusivo (art. 82) (v. Abuso di posizione dominante);
— disciplina delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché le imprese alle quali gli Stati affidano la gestione di servizi nell’interesse generale (art. 86);
— regolamentazione degli interventi degli Stati membri nell’economia (v. Aiuti di Stato alle imprese), per impedire che gli aiuti economici alle imprese generino limitazioni e modifiche al libero esplicarsi della concorrenza (artt. 87-89).
Il Trattato non contiene, invece, una specifica normativa in relazione alle concentrazioni d’imprese (v.).
L’applicazione delle regole comunitarie della concorrenza è demandata alla Commissione, che ha il compito generale di fare rispettare il Trattato CE ed il controllo finale è riservato, ad istanza degli interessati, alla Corte di Giustizia.
Un particolare procedimento è previsto, infine, per realizzare il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia (v. >Ravvicinamento delle disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative).
L’art. 96 del Trattato stabilisce, infatti, che la Commissione debba consultarsi con gli Stati membri interessati qualora abbia a constatare «che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tale motivo, una distorsione che deve essere eliminata». Se attraverso tale consultazioni non si perviene ad un idoneo accordo, spetta al Consiglio (su proposta della Commissione) stabilire le direttive necessarie per eliminare la distorsione.
Anche il Trattato CECA, applicabile, ratione materiae, alle sole imprese produttrici di carbone ed acciaio, vieta gli accordi e le attività miranti ad impedire, restringere o falsare il normale esplicarsi della concorrenza nel mercato comune, nonché gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni finalizzate in vario modo ad alterarla od ostacolarla.
È prevista, peraltro, un’autorizzazione preventiva della Commissione per ogni operazione che abbia di per se stessa, come effetto diretto o indiretto, una concentrazione tra imprese, operata attraverso fusione, acquisto di azioni o di elementi dell’attivo, prestiti, contratti, o qualunque altro mezzo di controllo.
Vedi tabella.Vedi tabella.