Anti dumping
Anti dumping Regolamento CE 22 dicembre 1995, n. 384/96; Regolamento CE 6 ottobre 1997, n. 2026/97
Il dumping è una politica commerciale (spesso occasione di contrasti tra gli Stati) che consiste nel vendere all’estero prodotti ad un prezzo inferiore al loro costo di produzione, rinunciando a qualunque profitto o addirittura subendo delle perdite; in questo modo il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi.
Negli scambi tra Stati membri il dumping non ha rilievo: infatti, se un produttore di uno Stato membro volesse praticare delle esportazioni in dumping in un altro Stato membro, si troverebbe esposto al rischio di vedere gli stessi prodotti reimportati nello Stato membro di origine.
In genere chi vende in dumping (o sottocosto) pratica nella sua nazione prezzi più alti del normale, tali da compensare le perdite accumulate all’estero. Una volta raggiunta una solida presenza su un mercato, il produttore tenderà ad aumentare i prezzi; inoltre, la vendita all’estero ad un prezzo più basso di quello applicato allo stesso bene sul mercato nazionale consente al produttore di disfarsi di eventuali temporanee eccedenze, che altrimenti dovrebbero essere offerte sul mercato nazionale, con l’inevitabile conseguenza di provocare un declino dei prezzi interni.
Per neutralizzare i propositi della politica di dumping i paesi possono applicare dei >dazi all’importazione (v.), che compensino lo scarto tra il prezzo applicato dal produttore estero e quello applicato sullo stesso bene dal produttore del paese importatore.
Le pratiche di dumping sono state proibite dagli accordi GATT (v.).
In ambito comunitario, le misure di difesa commerciale rientrano nella politica commerciale comune (v.).
Al fine di poter applicare misure protettive, dazi antidumping (v.) e dazi compensativi come previsto dai regolamenti 384/96 e 2026/97, è necessario aprire un’inchiesta sulla base di un’apposita denuncia di una persona fisica o giuridica facente parte della Comunità europea. La Commissione, cui è affidata l’indagine, dovrà poi decidere se sussistano tutte le condizioni che giustifichino l’adozione delle misure protettive. Le indagini (da completare entro un anno e in alcuni casi entro 15 mesi) possono concludersi anche senza l’adozione di alcuna misura, sia per mancanza dei presupposti che a seguito della modifica del comportamento dell’esportatore (il quale si sarà adeguato alle disposizioni comunitarie).
Tuttavia al fine di decidere se adottare o meno le misure protezionistiche la Commissione deve tener conto non solo degli interessi dei produttori, ma anche di quelli dei consumatori e in genere di tutti gli utilizzatori dei prodotti importati.
Contro le decisioni riguardanti misure antidumping è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia o al Tribunale di primo grado.
Il dumping è una politica commerciale (spesso occasione di contrasti tra gli Stati) che consiste nel vendere all’estero prodotti ad un prezzo inferiore al loro costo di produzione, rinunciando a qualunque profitto o addirittura subendo delle perdite; in questo modo il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi.
Negli scambi tra Stati membri il dumping non ha rilievo: infatti, se un produttore di uno Stato membro volesse praticare delle esportazioni in dumping in un altro Stato membro, si troverebbe esposto al rischio di vedere gli stessi prodotti reimportati nello Stato membro di origine.
In genere chi vende in dumping (o sottocosto) pratica nella sua nazione prezzi più alti del normale, tali da compensare le perdite accumulate all’estero. Una volta raggiunta una solida presenza su un mercato, il produttore tenderà ad aumentare i prezzi; inoltre, la vendita all’estero ad un prezzo più basso di quello applicato allo stesso bene sul mercato nazionale consente al produttore di disfarsi di eventuali temporanee eccedenze, che altrimenti dovrebbero essere offerte sul mercato nazionale, con l’inevitabile conseguenza di provocare un declino dei prezzi interni.
Per neutralizzare i propositi della politica di dumping i paesi possono applicare dei >dazi all’importazione (v.), che compensino lo scarto tra il prezzo applicato dal produttore estero e quello applicato sullo stesso bene dal produttore del paese importatore.
Le pratiche di dumping sono state proibite dagli accordi GATT (v.).
In ambito comunitario, le misure di difesa commerciale rientrano nella politica commerciale comune (v.).
Al fine di poter applicare misure protettive, dazi antidumping (v.) e dazi compensativi come previsto dai regolamenti 384/96 e 2026/97, è necessario aprire un’inchiesta sulla base di un’apposita denuncia di una persona fisica o giuridica facente parte della Comunità europea. La Commissione, cui è affidata l’indagine, dovrà poi decidere se sussistano tutte le condizioni che giustifichino l’adozione delle misure protettive. Le indagini (da completare entro un anno e in alcuni casi entro 15 mesi) possono concludersi anche senza l’adozione di alcuna misura, sia per mancanza dei presupposti che a seguito della modifica del comportamento dell’esportatore (il quale si sarà adeguato alle disposizioni comunitarie).
Tuttavia al fine di decidere se adottare o meno le misure protezionistiche la Commissione deve tener conto non solo degli interessi dei produttori, ma anche di quelli dei consumatori e in genere di tutti gli utilizzatori dei prodotti importati.
Contro le decisioni riguardanti misure antidumping è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia o al Tribunale di primo grado.