Agenzie comunitarie

Agenzie comunitarie

Organismi comunitari di varia denominazione (Centri, Fondazioni, Uffici, Osservatori) dotati di propria personalità giuridica, il cui compito è principalmente quello di raccogliere ed elaborare informazione da e per le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e le parti private interessate; possono anche avere funzioni di controllo tecnico e di indirizzo specialistico.
Gli organi che compongono le agenzie comunitarie sono:
Consiglio di amministrazione, organo direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione;
direttore generale, nominato dalla Commissione;
Comitato scientifico e tecnico.
Dato il loro elevato grado di autonomia nei confronti delle istituzioni comunitarie, tanto ampio da mettere in discussione la loro collocazione nel sistema comunitario, le agenzie in esame rispondono all’esigenza, comune degli Stati membri, della Comunità e dei soggetti privati di potersi affidare ad organismi amministrativi validi, esperti e liberi da condizionamenti politici. Ma questa stessa loro caratteristica di organismi che si collocano al di fuori dell’amministrazione diretta della Comunità è alla base di un vivace dibattito sulla cd. delegazione di poteri ad organismi terzi e, quindi, sull’esistenza stessa delle agenzie.
I trattati istitutivi delle organizzazioni comunitarie (l’art. 7 per il Trattato CE), indicano esplicitamente quali sono le istituzioni cui sono demandate le competenze comunitarie, avvalorando la tesi, forse eccessivamente rigida, circa l’impossibilità di istituire nuovi organismi.
Questa tesi è, seppur ammorbidita, sostenuta anche dalla Corte di Giustizia la quale, nella sentenza Merloni del 13 giugno 1958, ha affermato l’eccezionalità dell’uso di nuovi organismi, le cui funzioni sono comunque limitate e sottoposte a condizionamenti e controlli. Ma se si considera il carattere evolutivo delle Comunità europee, appare molto riduttiva la rigida interpretazione dei trattati comunitari data dai sostenitori della tesi a sfavore dell’istituzione delle agenzie comunitarie. Inoltre, a ben guardare, l’art. 234 Trattato CE attribuisce alla Corte di giustizia la competenza ad interpretare gli statuti degli organismi comunitari creati con atto del Consiglio dell’Unione, prevedendo, in tal modo, l’istituzione di organismi diversi da quelli espressamente previsti dai trattati, purché non siano in contrasto con i principi comunitari. Si è quindi affermato che la base giuridica delle agenzie comunitarie può riscontrarsi o in particolari disposizioni comunitarie (ad es. l’art. 175 per l’Agenzia per l’ambiente) o nell’art. 308 Trattato CE che fornisce la base giuridica per azioni della comunità (diverse da quelle esplicitamente previste) intraprese per raggiungere uno dei suoi obiettivi.


Agenzie, fondazioni e centri comunitari


Denominazione Sede

Agenzia europea per l’ambiente Copenaghen
Agenzia europea per l’igiene e
la sicurezza del lavoro Bilbao
Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali Londra
Centro di traduzione degli organismi
dell’Unione europea Lussemburgo
Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale Salonicco
Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro Dublino
Fondazione europea per la formazione Torino
Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze Lisbona
Ufficio comunitario per le varietà vegetali Bruxelles
Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno Alicante