AETS
AETS Sentenza Corte di Giustizia 31 marzo 1971, causa C22/70
Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa al caso dell’Accordo europeo sul trasporto stradale (AETS). La Corte, nella sentenza in esame, ha affermato la competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali (competenza esterna) nelle materie per le quali il trattato la prevede, precludendo in tal modo agli Stati membri il potere di concludere accordi nella stessa materia con gli Stati terzi.
La questione era stata sollevata dalla Commissione a seguito dell’iniziativa presa dal Consiglio di avviare negoziati con gli Stati membri in materia di trasporti, che rientra tra le politiche comuni e quindi di competenza esclusiva della Commissione.
La Corte ha, in proposito, affermato che “tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno il potere, nè individualmente nè collettivamente, di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme”.
Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa al caso dell’Accordo europeo sul trasporto stradale (AETS). La Corte, nella sentenza in esame, ha affermato la competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali (competenza esterna) nelle materie per le quali il trattato la prevede, precludendo in tal modo agli Stati membri il potere di concludere accordi nella stessa materia con gli Stati terzi.
La questione era stata sollevata dalla Commissione a seguito dell’iniziativa presa dal Consiglio di avviare negoziati con gli Stati membri in materia di trasporti, che rientra tra le politiche comuni e quindi di competenza esclusiva della Commissione.
La Corte ha, in proposito, affermato che “tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno il potere, nè individualmente nè collettivamente, di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme”.