Addizionalità
Addizionalità art. 11 Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999
È uno dei criteri fondamentali cui deve attenersi la gestione dei fondi strutturali (v.) previsti dalla Comunità (v. Principi dei fondi strutturali).
Il principio dell’addizionalità dell’azione comunitaria rispetto alle azioni statali e regionali prevede che, per evitare che i contributi comunitari si sostituiscano a quelli nazionali di natura strutturale, le spese previste dai singoli Stati non vengano ridotte, ma vadano ad aggiungersi ai fondi comunitari.
È uno dei criteri fondamentali cui deve attenersi la gestione dei fondi strutturali (v.) previsti dalla Comunità (v. Principi dei fondi strutturali).
Il principio dell’addizionalità dell’azione comunitaria rispetto alle azioni statali e regionali prevede che, per evitare che i contributi comunitari si sostituiscano a quelli nazionali di natura strutturale, le spese previste dai singoli Stati non vengano ridotte, ma vadano ad aggiungersi ai fondi comunitari.