Acquis di Schengen
Acquis di Schengen Decisione 20 maggio 1999, n. 435/1999/CE
Insieme delle disposizioni che regolano i rapporti tra gli Stati che hanno siglato la Convenzione di Schengen (v.). L’acquis di Schengen comprende:
— l’accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 tra gli Stati del Benelux, Francia e Repubblica federale di Germania;
— la convenzione di applicazione dell’accordo, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, nonché l’atto finale e le dichiarazioni;
— i protocolli (v.) e gli accordi di adesione all’accordo del 1985 e alla convenzione di applicazione del 1990 con Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia;
— le decisioni e le dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen;
— le decisioni per l’attuazione della convenzione adottate dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.
In occasione della firma del Trattato di Amsterdam, con un apposito protocollo, è stato deciso di incorporare gli accordi di Schengen nel quadro giuridico e istituzionale comunitario (v. Comunitarizzazione), sottraendo così la materia al metodo della cooperazione intergovernativa (v.). In tal modo gli Stati che in futuro decideranno di aderire all’Unione (v. Adesione) dovranno accettare integralmente l’acquis di Schengen.
Lo stesso protocollo ha affermato che l’acquis di Schengen si applica agli Stati firmatari membri dell’Unione europea (con esclusione di Gran Bretagna e Irlanda, che possono comunque aderire in qualunque momento), alla Norvegia e all’Islanda.
Insieme delle disposizioni che regolano i rapporti tra gli Stati che hanno siglato la Convenzione di Schengen (v.). L’acquis di Schengen comprende:
— l’accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 tra gli Stati del Benelux, Francia e Repubblica federale di Germania;
— la convenzione di applicazione dell’accordo, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, nonché l’atto finale e le dichiarazioni;
— i protocolli (v.) e gli accordi di adesione all’accordo del 1985 e alla convenzione di applicazione del 1990 con Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia;
— le decisioni e le dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen;
— le decisioni per l’attuazione della convenzione adottate dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.
In occasione della firma del Trattato di Amsterdam, con un apposito protocollo, è stato deciso di incorporare gli accordi di Schengen nel quadro giuridico e istituzionale comunitario (v. Comunitarizzazione), sottraendo così la materia al metodo della cooperazione intergovernativa (v.). In tal modo gli Stati che in futuro decideranno di aderire all’Unione (v. Adesione) dovranno accettare integralmente l’acquis di Schengen.
Lo stesso protocollo ha affermato che l’acquis di Schengen si applica agli Stati firmatari membri dell’Unione europea (con esclusione di Gran Bretagna e Irlanda, che possono comunque aderire in qualunque momento), alla Norvegia e all’Islanda.