Acquis communautaire
Acquis communautaire [Patrimonio della comunità] artt. 2 e 3 Trattato sull’Unione europea
Indica l’insieme delle determinazioni di natura normativa, politica e giurisprudenziale della Comunità adottate nelle varie fasi dell’integrazione europea, che i nuovi membri sono tenuti ad accettare al momento della loro adesione (v.).
L’acquis è menzionato più volte dal Trattato di Maastricht. Nelle disposizioni comuni dell’art. 2 tra gli obiettivi che l’Unione si prefigge è difatti annoverato quello di mantenere integralmente l’acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate. Il richiamo all’acquis è altresì presente nell’art. 3, nel quale si afferma che l’Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando al contempo l’acquis comunitario.
La necessità di un richiamo in tal senso fu dettata dalla preoccupazione di salvaguardare la colonna comunitaria dalle nuove forme di cooperazione intergovernativa (v.) che costituivano gli altri due >pilastri dell’Unione europea (v.).
Sviluppare l’acquis significava pertanto favorire il graduale passaggio dei settori affidati alla cooperazione intergovernativa nell’ambito comunitario (v. Comunitarizzazione).
Il riferimento all’acquis comunitario era inoltre presente nel preambolo del protocollo sulla politica sociale (v.), nel quale gli Stati membri affermavano che protocollo e accordo non pregiudicavano le disposizioni del trattato inerenti la politica sociale (v.), le quali costituivano parte integrante dell’acquis comunitario. Con tale affermazione si è voluto evidenziare che il Regno Unito, pur non essendo vincolato all’accordo a undici, era comunque tenuto a rispettare gli obblighi discendenti dalle disposizioni del trattato, nonché il diritto derivato a dodici. Nell’acquis normativo sono ricomprese le disposizioni dei trattati istitutivi della CECA, della CE e della CEEA e le loro modificazioni ed integrazioni, come pure la legislazione adottata in applicazione a questi trattati, compresi gli atti che non sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia.
Dal contenuto dell’art. 49 del Trattato sull’Unione europea, il quale disciplina la procedura per l’adesione dei nuovi membri, si evince che gli Stati aderenti sono tenuti ad accettare anche le disposizioni del Trattato sull’Unione europea, incluse quelle relative al secondo e al terzo pilastro.
Il riferimento del suddetto articolo ai trattati su cui è fondata l’Unione ha introdotto pertanto un acquis più vasto, non più limitato alla produzione normativa fondata sui trattati istitutivi.
Il patrimonio politico è connotato dal complesso delle determinazioni del Consiglio europeo (v.) e del Consiglio dell’Unione (risoluzioni, orientamenti, dichiarazioni etc.) idonee al consolidamento e allo sviluppo della Comunità e dell’Unione.
Le misure rientranti nell’acquis politico comportano per gli Stati aderenti gli stessi obblighi che gravano sugli Stati membri originari, anche se i nuovi Stati non hanno partecipato alla loro adozione.
Negli atti di adesione non si trova alcun cenno particolare alle comunicazioni della Commissione, né agli accordi interistituzionali e alle dichiarazioni adottate congiuntamente da più istituzioni comunitarie. Tuttavia il rispetto delle condizioni di parità tra gli Stati membri indurrebbe a ricomprendere anche questi atti nell’acquis communautaire, a meno che non siano previste deroghe in tal senso negli atti di adesione.
Rientrano invece nell’acquis giurisprudenziale tutte le sentenze della Corte di Giustizia riferentesi ad obiettivi od esigenze che toccano le basi stesse del sistema comunitario (CURTI GIALDINO).
Il patrimonio comunitario comprende, inoltre, gli accordi internazionali conclusi fra la Comunità e gli Stati terzi (v. Accordi con Stati terzi), come quello concluso con i Paesi ACP e quello siglato con i paesi dell’EFTA (v.) per la creazione di un’area economica integrata (cd. acquis SEE).
Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam rientrano nell’acquis comunitario anche gli atti adottati nell’ambito della cooperazione di Schengen (v. Acquis di Schengen).
Indica l’insieme delle determinazioni di natura normativa, politica e giurisprudenziale della Comunità adottate nelle varie fasi dell’integrazione europea, che i nuovi membri sono tenuti ad accettare al momento della loro adesione (v.).
L’acquis è menzionato più volte dal Trattato di Maastricht. Nelle disposizioni comuni dell’art. 2 tra gli obiettivi che l’Unione si prefigge è difatti annoverato quello di mantenere integralmente l’acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate. Il richiamo all’acquis è altresì presente nell’art. 3, nel quale si afferma che l’Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando al contempo l’acquis comunitario.
La necessità di un richiamo in tal senso fu dettata dalla preoccupazione di salvaguardare la colonna comunitaria dalle nuove forme di cooperazione intergovernativa (v.) che costituivano gli altri due >pilastri dell’Unione europea (v.).
Sviluppare l’acquis significava pertanto favorire il graduale passaggio dei settori affidati alla cooperazione intergovernativa nell’ambito comunitario (v. Comunitarizzazione).
Il riferimento all’acquis comunitario era inoltre presente nel preambolo del protocollo sulla politica sociale (v.), nel quale gli Stati membri affermavano che protocollo e accordo non pregiudicavano le disposizioni del trattato inerenti la politica sociale (v.), le quali costituivano parte integrante dell’acquis comunitario. Con tale affermazione si è voluto evidenziare che il Regno Unito, pur non essendo vincolato all’accordo a undici, era comunque tenuto a rispettare gli obblighi discendenti dalle disposizioni del trattato, nonché il diritto derivato a dodici. Nell’acquis normativo sono ricomprese le disposizioni dei trattati istitutivi della CECA, della CE e della CEEA e le loro modificazioni ed integrazioni, come pure la legislazione adottata in applicazione a questi trattati, compresi gli atti che non sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia.
Dal contenuto dell’art. 49 del Trattato sull’Unione europea, il quale disciplina la procedura per l’adesione dei nuovi membri, si evince che gli Stati aderenti sono tenuti ad accettare anche le disposizioni del Trattato sull’Unione europea, incluse quelle relative al secondo e al terzo pilastro.
Il riferimento del suddetto articolo ai trattati su cui è fondata l’Unione ha introdotto pertanto un acquis più vasto, non più limitato alla produzione normativa fondata sui trattati istitutivi.
Il patrimonio politico è connotato dal complesso delle determinazioni del Consiglio europeo (v.) e del Consiglio dell’Unione (risoluzioni, orientamenti, dichiarazioni etc.) idonee al consolidamento e allo sviluppo della Comunità e dell’Unione.
Le misure rientranti nell’acquis politico comportano per gli Stati aderenti gli stessi obblighi che gravano sugli Stati membri originari, anche se i nuovi Stati non hanno partecipato alla loro adozione.
Negli atti di adesione non si trova alcun cenno particolare alle comunicazioni della Commissione, né agli accordi interistituzionali e alle dichiarazioni adottate congiuntamente da più istituzioni comunitarie. Tuttavia il rispetto delle condizioni di parità tra gli Stati membri indurrebbe a ricomprendere anche questi atti nell’acquis communautaire, a meno che non siano previste deroghe in tal senso negli atti di adesione.
Rientrano invece nell’acquis giurisprudenziale tutte le sentenze della Corte di Giustizia riferentesi ad obiettivi od esigenze che toccano le basi stesse del sistema comunitario (CURTI GIALDINO).
Il patrimonio comunitario comprende, inoltre, gli accordi internazionali conclusi fra la Comunità e gli Stati terzi (v. Accordi con Stati terzi), come quello concluso con i Paesi ACP e quello siglato con i paesi dell’EFTA (v.) per la creazione di un’area economica integrata (cd. acquis SEE).
Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam rientrano nell’acquis comunitario anche gli atti adottati nell’ambito della cooperazione di Schengen (v. Acquis di Schengen).