Accordi di distribuzione
Accordi di distribuzione art. 81 Trattato CE
Si tratta di un tipo di intesa (v.) verticale (cd. intrabrand competition), che mira a limitare e controllare gli sbocchi della produzione attraverso accordi di distribuzione selettiva, le esclusive di vendita e gli accordi di acquisto in comune.
La Corte di Giustizia si è più volte pronunciata su questo tipo di accordi, chiarendo che il mercato comune non può essere ripartito, né a livello di produzione né a livello di distribuzione. Con la sentenza del 13 luglio 1966 nelle cause riunite Costen e Grundig 56/64 e 58/64, è stato affermato il concetto che un accordo di distribuzione esclusiva, tendente a tenere distinti i mercati all’interno della Comunità, è di per sé idoneo a falsare la concorrenza e quindi vietato ex articolo 81 del Trattato CE. Tuttavia, sebbene vietati, questi accordi possono essere esentati quando non sia stabilita una protezione territoriale assoluta a favore del distributore. Questa si verifica attraverso le clausole che tendono ad escludere le importazioni parallele (v.), vale a dire quando il distributore è posto al riparo dalla concorrenza di altri distributori, vietando a questi ultimi di esportare i prodotti oggetto dell’accordo nello Stato che costituisce la zona esclusiva dell’altro. Inoltre è stato riconosciuto lecito il sistema di distribuzione selettiva, che consente al produttore di operare una scelta tra i rivenditori, riservando la vendita solo a quelli che siano dotati di una particolare qualificazione professionale. Nonostante l’eccezionalità di questo criterio di distribuzione, giustificato dal fatto che i prodotti sono caratterizzati da un’elevata tecnologia oppure sono prodotti di lusso, la scelta dei distributori deve comunque avvenire in base a criteri oggettivi di natura qualitativa.
Si tratta di un tipo di intesa (v.) verticale (cd. intrabrand competition), che mira a limitare e controllare gli sbocchi della produzione attraverso accordi di distribuzione selettiva, le esclusive di vendita e gli accordi di acquisto in comune.
La Corte di Giustizia si è più volte pronunciata su questo tipo di accordi, chiarendo che il mercato comune non può essere ripartito, né a livello di produzione né a livello di distribuzione. Con la sentenza del 13 luglio 1966 nelle cause riunite Costen e Grundig 56/64 e 58/64, è stato affermato il concetto che un accordo di distribuzione esclusiva, tendente a tenere distinti i mercati all’interno della Comunità, è di per sé idoneo a falsare la concorrenza e quindi vietato ex articolo 81 del Trattato CE. Tuttavia, sebbene vietati, questi accordi possono essere esentati quando non sia stabilita una protezione territoriale assoluta a favore del distributore. Questa si verifica attraverso le clausole che tendono ad escludere le importazioni parallele (v.), vale a dire quando il distributore è posto al riparo dalla concorrenza di altri distributori, vietando a questi ultimi di esportare i prodotti oggetto dell’accordo nello Stato che costituisce la zona esclusiva dell’altro. Inoltre è stato riconosciuto lecito il sistema di distribuzione selettiva, che consente al produttore di operare una scelta tra i rivenditori, riservando la vendita solo a quelli che siano dotati di una particolare qualificazione professionale. Nonostante l’eccezionalità di questo criterio di distribuzione, giustificato dal fatto che i prodotti sono caratterizzati da un’elevata tecnologia oppure sono prodotti di lusso, la scelta dei distributori deve comunque avvenire in base a criteri oggettivi di natura qualitativa.