Accordi di associazione

Accordi di associazione art. 310 Trattato CE

Trattati stipulati dalla Comunità europea, con uno o più Stati per instaurare una cooperazione in campo economico-commerciale.
In particolare l’accordo di associazione può sancire la liberalizzazione degli scambi, fissare tariffe o dazi doganali (v.), disciplinare le importazioni e le esportazioni, prevedere forme di assistenza volte alla promozione di Stati in via di sviluppo (v. PVS). Dal carattere esclusivo della competenza comunitaria in materia di accordi di associazione, deriva immediatamente per gli Stati membri l’impossibilità di stipulare accordi bilaterali di associazione con Stati terzi, in mancanza di una previa autorizzazione della Comunità europea.
Gli accordi di associazione prevedono, in genere, l’istituzione di un organo collegiale, detto Consiglio di associazione, formato da rappresentanti della CE e degli altri contraenti.
Importanti esempi di accordi di associazione sono le Convenzioni di Yaoundé (v.) con gli Stati SAMA (v.) del 20 luglio 1963 e del 29 luglio 1969.
Di diversa natura sono le Convenzioni di Lomè (v.): benchè fondate anch’esse sull’articolo 310 del Trattato CE, queste sono denominate “convenzioni di cooperazione”. La diversa terminologia ha lo scopo di cancellare qualsiasi retaggio di colonialismo o anche solo di paternalismo che poteva rinvenirsi nel citato articolo.
La differenza più importante è, tuttavia, nei contenuti, in quanto vi è una nuova concezione dei rapporti tra Stati sviluppati ed industrializzati e Stati in via di sviluppo. Nell’ottica di questa distinzione sono state pensate azioni a favore degli Stati in via di sviluppo, senza pretendere una reciprocità di impegni da parte di questi ultimi.
Una tipologia particolare di accordi di associazione sono quelli stipulati con alcuni Stati dell’Europa orientale e che per le loro peculiari caratteristiche sono denominati accordi europei (v.).