Accordi con Stati terzi

Accordi con Stati terzi artt. 133 e 310 Trattato CE

Accordi conclusi dalla Comunità nell’ambito della sua capacità di agire nella vita di relazione internazionale.
In base alle disposizioni dei trattati istitutivi gli organi comunitari sarebbero competenti a concludere esclusivamente accordi commerciali (v.) e accordi di associazione (v.).
Tuttavia la lettura del trattato è stata superata dalla prassi degli organi comunitari che hanno concluso accordi anche in campi diversi da quelli espressamente contemplati (in materia di pesca, di trasporti, di protezione dell’ambiente etc.).
In base alle modifiche apportate dal Trattato di Maastricht gli accordi con Stati terzi sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione (art. 300).
Per gli accordi di associazione è invece richiesta l’unanimità (art. 310).
La consultazione del Parlamento europeo è obbligatoria, eccezion fatta per gli accordi commerciali e per alcune categorie di accordi per i quali è richiesto il suo parere conforme (v. Procedura del parere conforme).