Accordi commerciali
Accordi commerciali art. 133 Trattato CE
Si tratta di accordi conclusi dalla Comunità allo scopo di disciplinare gli scambi con gli Stati terzi.
Espressamente contemplati dalle disposizioni del trattato, possono essere considerati veri e propri accordi comunitari, in quanto negoziati dalla Commissione e conclusi dal Consiglio senza l’intervento degli Stati membri.
Spesso, soprattutto nei rapporti con i paesi in via di sviluppo (v. PVS), gli accordi affiancano alla regolamentazione degli scambi anche forme di cooperazione economica; in particolare in tempi recenti sono stati sottoscritti particolari accordi di cooperazione (v.), dando vita ad una figura non espressamente prevista nel trattato.
Incaricato di assistere la Commissione nella conclusione di accordi commerciali, è il Comitato speciale per la politica commerciale (v.).
Si tratta di accordi conclusi dalla Comunità allo scopo di disciplinare gli scambi con gli Stati terzi.
Espressamente contemplati dalle disposizioni del trattato, possono essere considerati veri e propri accordi comunitari, in quanto negoziati dalla Commissione e conclusi dal Consiglio senza l’intervento degli Stati membri.
Spesso, soprattutto nei rapporti con i paesi in via di sviluppo (v. PVS), gli accordi affiancano alla regolamentazione degli scambi anche forme di cooperazione economica; in particolare in tempi recenti sono stati sottoscritti particolari accordi di cooperazione (v.), dando vita ad una figura non espressamente prevista nel trattato.
Incaricato di assistere la Commissione nella conclusione di accordi commerciali, è il Comitato speciale per la politica commerciale (v.).