Accise

Abbandono di domicilio (d. civ.)
 
Consiste nell'allontanamento, durevole e non saltuario, di uno dei coniugi dalla residenza familiare, senza una giusta causa e con il rifiuto di ritornarvi, ed è sanzionato con la sospensione del diritto alla assistenza morale e materiale (art. 146 c.c.).
Il giudice, inoltre, secondo le circostanze, può ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia e di mantenimento, educazione, istruzione dei figli.