Abuso di posizione dominante
Abuso di posizione dominante art. 82 Trattato CE
Si intende la posizione di potenza economica di una o più imprese, che consente loro di determinare unilateralmente il mercato, ostacolando di fatto il gioco della concorrenza (v. Politica della concorrenza), e di tenere comportamenti indipendenti rispetto a concorrenti, clienti, consumatori (Sent. 13-2-1979, in causa 85/76; Sent. 10-7-1991 in causa T-70/89).
La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz’altro l’indizio più sicuro dell’esistenza di una posizione dominante.
Quest’ultima va inoltre misurata in rapporto al relevant market (cd. mercato rilevante) ossia il territorio nel quale si producono gli effetti anticoncorrenziali, inteso sia in senso geografico, sia rispetto alla natura del prodotto.
Non è necessaria, invece, l’esistenza di un vero e proprio monopolio di fatto: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.
L’assunzione di una posizione dominante è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.
L’art. 82 del Trattato CE e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all’interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano, con elencazione non tassativa, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
— imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.
Si intende la posizione di potenza economica di una o più imprese, che consente loro di determinare unilateralmente il mercato, ostacolando di fatto il gioco della concorrenza (v. Politica della concorrenza), e di tenere comportamenti indipendenti rispetto a concorrenti, clienti, consumatori (Sent. 13-2-1979, in causa 85/76; Sent. 10-7-1991 in causa T-70/89).
La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz’altro l’indizio più sicuro dell’esistenza di una posizione dominante.
Quest’ultima va inoltre misurata in rapporto al relevant market (cd. mercato rilevante) ossia il territorio nel quale si producono gli effetti anticoncorrenziali, inteso sia in senso geografico, sia rispetto alla natura del prodotto.
Non è necessaria, invece, l’esistenza di un vero e proprio monopolio di fatto: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.
L’assunzione di una posizione dominante è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.
L’art. 82 del Trattato CE e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all’interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano, con elencazione non tassativa, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
— imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.