Teoria generale del diritto
Teoria generale del diritto
È la disciplina che si occupa degli aspetti che sono comuni a molti diritti (ossia generali in senso debole) oppure comuni a tutti i diritti (ossia, generali in senso forte).
Gli strumenti che la (—) può utilizzare allo scopo di conoscere ciò che è generale nel diritto sono due:
— la comparazione dei singoli diritti (procedimento a posteriori);
— la individuazione degli aspetti che i diritti non possono non avere (procedimento a priori).
Talvolta si usa definire la (—) una disciplina formale rispetto alla scienza del diritto: mentre quest’ultima, infatti, ha ad oggetto il contenuto (o materia) dei vari diritti, la (—) produce invece concetti cd. formali, quali ad esempio quelli di norma giuridica, ordinamento giuridico, fonte del diritto, legge, validità, sanzione, pena.
In altri casi si parla della (—) come di una teoria strutturale, nel senso che essa descriverebbe non il contenuto contingente del singolo diritto bensì la struttura (ossia ciò che è fondamentale per il funzionamento) del diritto e di tutti gli ordinamenti giuridici.
A questo proposito va tuttavia osservato che il procedimento di astrazione dal contingente e di generalizzazione è comune a tutte le scienze, incluse quelle che studiano i diritti positivi (le quali devono operare una selezione tra gli infiniti fatti e aspetti dei fatti giuridici). Inoltre, nemmeno la (—) prescinde totalmente dal contenuto delle norme di diritto positivo: ad esempio, per descrivere la struttura di un ordinamento giuridico (o di tutti gli ordinamenti), anche la (—) dovrà considerare il contenuto delle norme giuridiche di strutture che disciplinano appunto tale struttura.
Attualmente l’opinione prevalente ritiene che non vi sia una separazione netta tra la (—) e le scienze dei diritti positivi, ma piuttosto un continuum tra l’esame degli aspetti particolari e quelli più generali e generalissimi di un diritto. In tal modo, la (—) viene considerata una disciplina intermedia tra lo studio «positivo» e quello «filosofico» del diritto.
Molti problemi generali della (—), infatti, possono essere definiti problemi centrali, che presuppongono la soluzione di questioni di valore e metodiche. Pur non potendo essere considerati filosoficamente fondamentali, sono di portata così ampia che richiedono pur sempre una preventiva risposta alle domande filosofiche fondamentali.
Dunque alla (—) si affida la soluzione di problemi centrali delle discipline giuridiche (relativi alla norma, all’ordinamento, alla validità ecc.), i quali presuppongono la soluzione (affidata invece alla filosofia del diritto) di problemi fondamentali (conceto di diritto, di valore, di giustizia ecc.).
È la disciplina che si occupa degli aspetti che sono comuni a molti diritti (ossia generali in senso debole) oppure comuni a tutti i diritti (ossia, generali in senso forte).
Gli strumenti che la (—) può utilizzare allo scopo di conoscere ciò che è generale nel diritto sono due:
— la comparazione dei singoli diritti (procedimento a posteriori);
— la individuazione degli aspetti che i diritti non possono non avere (procedimento a priori).
Talvolta si usa definire la (—) una disciplina formale rispetto alla scienza del diritto: mentre quest’ultima, infatti, ha ad oggetto il contenuto (o materia) dei vari diritti, la (—) produce invece concetti cd. formali, quali ad esempio quelli di norma giuridica, ordinamento giuridico, fonte del diritto, legge, validità, sanzione, pena.
In altri casi si parla della (—) come di una teoria strutturale, nel senso che essa descriverebbe non il contenuto contingente del singolo diritto bensì la struttura (ossia ciò che è fondamentale per il funzionamento) del diritto e di tutti gli ordinamenti giuridici.
A questo proposito va tuttavia osservato che il procedimento di astrazione dal contingente e di generalizzazione è comune a tutte le scienze, incluse quelle che studiano i diritti positivi (le quali devono operare una selezione tra gli infiniti fatti e aspetti dei fatti giuridici). Inoltre, nemmeno la (—) prescinde totalmente dal contenuto delle norme di diritto positivo: ad esempio, per descrivere la struttura di un ordinamento giuridico (o di tutti gli ordinamenti), anche la (—) dovrà considerare il contenuto delle norme giuridiche di strutture che disciplinano appunto tale struttura.
Attualmente l’opinione prevalente ritiene che non vi sia una separazione netta tra la (—) e le scienze dei diritti positivi, ma piuttosto un continuum tra l’esame degli aspetti particolari e quelli più generali e generalissimi di un diritto. In tal modo, la (—) viene considerata una disciplina intermedia tra lo studio «positivo» e quello «filosofico» del diritto.
Molti problemi generali della (—), infatti, possono essere definiti problemi centrali, che presuppongono la soluzione di questioni di valore e metodiche. Pur non potendo essere considerati filosoficamente fondamentali, sono di portata così ampia che richiedono pur sempre una preventiva risposta alle domande filosofiche fondamentali.
Dunque alla (—) si affida la soluzione di problemi centrali delle discipline giuridiche (relativi alla norma, all’ordinamento, alla validità ecc.), i quali presuppongono la soluzione (affidata invece alla filosofia del diritto) di problemi fondamentali (conceto di diritto, di valore, di giustizia ecc.).