Stato democratico

Stato democratico

Forma di Stato
succeduta allo Stato liberale. Dopo la prima guerra mondiale, l’irrompere delle masse sulla scena politica dei paesi europei con le proprie organizzazioni (partiti burocraticamente strutturati, sindacati organizzati) provocò la crisi dello Stato liberale, che si reggeva su una base sociale ristretta e omogenea. La classe dirigente liberale si trovò di fronte a una scelta: riformare le strutture dello Stato per assorbire in esse l’urto delle masse, oppure soccombere, come avvenne in Italia e in Germania, a forme di Stato totalitario.
I tratti fondamentali dello (—) sono:
— un’attenzione del tutto nuova per la materia economico-sociale, che si concretizza in forme molto diverse. Tra queste vi sono la creazione di un’economia mista in cui l’iniziativa pubblica si affianca a quella privata; la funzionalizzazione dei diritti economici in chiave privata; lo sviluppo di vaste e articolate legislazioni per la tutela del lavoro e la sicurezza sociale; l’inserimento del governo dell’economia tra le funzioni fondamentali dello Stato, al fine di garantire una ripartizione delle risorse diversa e più equa di quella assicurata esclusivamente dal libero gioco dell’iniziativa economica dei privati;
— l’evoluzione del principio di legalità in quello di costituzionalità, in funzione del quale i principi e i valori [vedi Valore] condivisi da una società pluriclasse vengono enunciati in Costituzioni rigide, suscettibili di essere modificate solo con un procedimento aggravato rispetto a quello previsto per le leggi [vedi Legge] ordinarie. La conseguente introduzione di forme di controllo accentrato di costituzionalità delle leggi, affidate a tribunali o corti costituzionali, poi, consente di anche di rafforzare la tutela di quelle libertà civili che lo stato liberale aveva spesso introdotto con enunciazioni di principio assai generiche;
— l’affermazione del principio democratico della sovranità popolare, che garantisce la partecipazione politica dei cittadini non solo attraverso tradizionali istituti della democrazia rappresentativa, ma anche attraverso quelli della democrazia diretta (referendum, iniziativa legislativa popolare) e della democrazia diffusa (partiti, sindacati, associazioni private, gruppi d’interesse);
— il pluralismo, vale a dire il riconoscimento e la promozione delle autonomie delle collettività e delle formazioni sociali, che pongono un livello intermedio tra individui e Stato. Ai partiti, alle comunità territoriali, alle associazioni di categoria non solo è riconosciuto il potere di realizzare i propri fini nei limiti segnati dall’ordinamento superiore dello Stato, ma è consentito loro anche di partecipare in modo più o meno stabile alle funzioni statali (autonomia partecipativa). L’interesse pubblico generale viene in questo a definirsi solo dopo che siano stati definiti e coordinati gli interessi dei singoli e dei gruppi [vedi Gruppo sociale], ponendosi lo Stato come mediatore universale degli interessi dei gruppi che operano all’interno del suo ordinamento.