Sovranità
Sovranità
La (—) è una qualità giuridica che appartiene allo Stato: è la capacità dello Stato stesso di avere delle competenze generali, le quali non prevedono un’entità superiore che possa modificarle. La (—) ha come fine l’organizzazione politica della società. Se però all’interno lo Stato ha (—) assoluta ed esclusiva, non si può dire lo stesso se si inserisce l’organismo statale all’interno di entità più vaste: la sua (—) subisce delle limitazioni, che però non ne pregiudicano la sua stessa validità. Possiamo dire che la (—) ha un duplice volto: interno ed esterno. Per fare un esempio consideriamo l’Europa: la nascita dell’Unione Europea ha fatto sì che alcune materie non fossero più di competenza esclusiva dei singoli Stati ma, come nel caso delle materie economico-monetarie, l’Unione ha assunto oramai competenze superiori.
La parola (—) era già presente nel Medioevo, ma è nell’età moderna che il concetto di (—) acquisisce una valenza giuridico-politica che prima non aveva: la (—) diventa la razionalizzazione giuridica del potere. Al suo apparire nell’alto Medioevo il concetto di (—) era un attributo non assoluto ma relativo, applicabile tanto al re quanto ai baroni. Successivamente la (—) come superiorità dello Stato è stata attribuita da un lato al principe e, di contro, al popolo; ed è proprio in questa opposizione che risiede la storia della (—).
Il concetto perde il suo carattere di relatività con l’evoluzione della monarchia francese. Proprio per questo motivo il concetto di (—) è strettamente legato al concetto di Stato moderno.
Infatti fino ad allora vi era la doppia supremazia dell’imperatore da una parte e di chi deteneva il potere religioso dall’altra; con l’assolutismo vince la regola superiorem non recognoscens: il potere del sovrano si autofonda e diventa esclusivo.
Si deve a Jean Bodin la definizione del concetto di (—). Nei Sei libri della Repubblica (1576) egli sostiene: «Per (—) s’intende quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato». Dunque la (—) deve avere un valore perpetuo ed assoluto, indipendente da ogni altro potere che lo possa limitare e pertanto non esiste nessun potere superiore o di pari livello rispetto a quello del sovrano: la (—) è il potere più alto a cui nulla si contrappone. Per Bodin la (—) è «assoluta», «perpetua», «indivisibile», «inalienabile», «imprescrittibile», inoltre egli definisce empiricamente gli attributi del potere sovrano: il diritto di legislazione, il diritto di guerra e di pace, il diritto agli uffici più importanti, quello di giurisdizione suprema, il diritto alla fedeltà e all’obbedienza, di grazia, di battere moneta e di imporre tributi. Il capovolgimento rispetto al medioevo è totale: il re è sovrano in quanto ha il potere di fare le leggi e non è limitato da queste. Inoltre la legge del sovrano è superiore a tutte le altre. Bodin però sosteneva che il sovrano dovesse non solo rispondere della sua opera dinanzi a Dio, ma che fosse anche sottoposto alla legge naturale.
Dunque si può affermare che, nonostante i legisti francesi tra il ’500 ed il ’600 avessero posto le basi per l’assolutezza del potere sovrano, essi stessi rimanevano legati a reminiscenze medievali che ponevano il diritto al di sopra del re: la legge del sovrano era pertanto limitata dalla legge divina, da quella naturale e, non ultime, dalle leggi fondamentali del regno. Si può parlare, pertanto di (—) limitata, che in tempi successivi fu rielaborata da Locke, il quale parla di «supremo potere» affidato al Parlamento, da un lato limitato dalla costituzione e dall’altro controllato dal popolo, di cui il Parlamento è mandatario.
Con Hobbes e con Rousseau si arriva alla (—) assoluta: per il primo la (—) non conosce alcun limite né giuridico, né etico, in quanto lo Stato è la misura di tutte le cose, anche del bene e del male. Hobbes però parla di potere assoluto e non arbitrario, in quanto egli considera i comandi del sovrano dettati da pura razionalità e non da un semplice capriccio. Egli assegna alla (—) tanto il potere legislativo che quello esecutivo.
Per Rousseau la (—) risiede nella volontà generale, in quanto espressione della volontà dei cittadini che mirano non all’interesse particolare ma a quello generale: questo avviene quando gli individui agiscono moralmente. Dunque per il filosofo ginevrino la (—) esprime la moralità. Inoltre il concetto di volontà generale inaugura un nuovo tipo di (—): la (—) popolare.
Fino al XIX secolo la (—) è sempre attribuita al principe o all’assemblea o al popolo, che dopo la rivoluzione francese sarà sostituito dal concetto di nazione, tutti elementi dello Stato.
Si deve alla scuola storica germanica la dimostrazione della natura giuridica dell’imperium statale: la (—) fu considerata come una qualità giuridica pertinente esclusivamente all’imperium dello Stato e indicante l’originarietà del potere statale e la sua completa indipendenza da ogni altro potere. La (—) presenta un lato positivo, nel momento in cui afferma l’esclusiva potestà dello Stato e dunque la sua supremazia; un lato negativo quando esclude ogni altra potestà differente dallo Stato stesso, dunque quando afferma l’indipendenza dello Stato.
Attualmente assistiamo ad una crisi del concetto di (—), sia per la natura pluralistica delle società democratiche, sia per le modificazione delle relazioni internazionali, le quali producono sempre più strette interdipendenze tra i vari Stati, modificandone i tradizionali poteri.
Con lo stato democratico, e prima ancora con lo stato liberale, lo stato assoluto è venuto meno e con esso la pienezza del potere statuale. Da più parti si sostiene che non scompare il potere, ma quella determinata organizzazione del potere, quindi la sfida futura sarà quella di dare vita ad una nuova sintesi politico-giuridica che tenga conto dei cambiamenti avvenuti e che regoli le nuove forme del potere.
La (—) è una qualità giuridica che appartiene allo Stato: è la capacità dello Stato stesso di avere delle competenze generali, le quali non prevedono un’entità superiore che possa modificarle. La (—) ha come fine l’organizzazione politica della società. Se però all’interno lo Stato ha (—) assoluta ed esclusiva, non si può dire lo stesso se si inserisce l’organismo statale all’interno di entità più vaste: la sua (—) subisce delle limitazioni, che però non ne pregiudicano la sua stessa validità. Possiamo dire che la (—) ha un duplice volto: interno ed esterno. Per fare un esempio consideriamo l’Europa: la nascita dell’Unione Europea ha fatto sì che alcune materie non fossero più di competenza esclusiva dei singoli Stati ma, come nel caso delle materie economico-monetarie, l’Unione ha assunto oramai competenze superiori.
La parola (—) era già presente nel Medioevo, ma è nell’età moderna che il concetto di (—) acquisisce una valenza giuridico-politica che prima non aveva: la (—) diventa la razionalizzazione giuridica del potere. Al suo apparire nell’alto Medioevo il concetto di (—) era un attributo non assoluto ma relativo, applicabile tanto al re quanto ai baroni. Successivamente la (—) come superiorità dello Stato è stata attribuita da un lato al principe e, di contro, al popolo; ed è proprio in questa opposizione che risiede la storia della (—).
Il concetto perde il suo carattere di relatività con l’evoluzione della monarchia francese. Proprio per questo motivo il concetto di (—) è strettamente legato al concetto di Stato moderno.
Infatti fino ad allora vi era la doppia supremazia dell’imperatore da una parte e di chi deteneva il potere religioso dall’altra; con l’assolutismo vince la regola superiorem non recognoscens: il potere del sovrano si autofonda e diventa esclusivo.
Si deve a Jean Bodin la definizione del concetto di (—). Nei Sei libri della Repubblica (1576) egli sostiene: «Per (—) s’intende quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato». Dunque la (—) deve avere un valore perpetuo ed assoluto, indipendente da ogni altro potere che lo possa limitare e pertanto non esiste nessun potere superiore o di pari livello rispetto a quello del sovrano: la (—) è il potere più alto a cui nulla si contrappone. Per Bodin la (—) è «assoluta», «perpetua», «indivisibile», «inalienabile», «imprescrittibile», inoltre egli definisce empiricamente gli attributi del potere sovrano: il diritto di legislazione, il diritto di guerra e di pace, il diritto agli uffici più importanti, quello di giurisdizione suprema, il diritto alla fedeltà e all’obbedienza, di grazia, di battere moneta e di imporre tributi. Il capovolgimento rispetto al medioevo è totale: il re è sovrano in quanto ha il potere di fare le leggi e non è limitato da queste. Inoltre la legge del sovrano è superiore a tutte le altre. Bodin però sosteneva che il sovrano dovesse non solo rispondere della sua opera dinanzi a Dio, ma che fosse anche sottoposto alla legge naturale.
Dunque si può affermare che, nonostante i legisti francesi tra il ’500 ed il ’600 avessero posto le basi per l’assolutezza del potere sovrano, essi stessi rimanevano legati a reminiscenze medievali che ponevano il diritto al di sopra del re: la legge del sovrano era pertanto limitata dalla legge divina, da quella naturale e, non ultime, dalle leggi fondamentali del regno. Si può parlare, pertanto di (—) limitata, che in tempi successivi fu rielaborata da Locke, il quale parla di «supremo potere» affidato al Parlamento, da un lato limitato dalla costituzione e dall’altro controllato dal popolo, di cui il Parlamento è mandatario.
Con Hobbes e con Rousseau si arriva alla (—) assoluta: per il primo la (—) non conosce alcun limite né giuridico, né etico, in quanto lo Stato è la misura di tutte le cose, anche del bene e del male. Hobbes però parla di potere assoluto e non arbitrario, in quanto egli considera i comandi del sovrano dettati da pura razionalità e non da un semplice capriccio. Egli assegna alla (—) tanto il potere legislativo che quello esecutivo.
Per Rousseau la (—) risiede nella volontà generale, in quanto espressione della volontà dei cittadini che mirano non all’interesse particolare ma a quello generale: questo avviene quando gli individui agiscono moralmente. Dunque per il filosofo ginevrino la (—) esprime la moralità. Inoltre il concetto di volontà generale inaugura un nuovo tipo di (—): la (—) popolare.
Fino al XIX secolo la (—) è sempre attribuita al principe o all’assemblea o al popolo, che dopo la rivoluzione francese sarà sostituito dal concetto di nazione, tutti elementi dello Stato.
Si deve alla scuola storica germanica la dimostrazione della natura giuridica dell’imperium statale: la (—) fu considerata come una qualità giuridica pertinente esclusivamente all’imperium dello Stato e indicante l’originarietà del potere statale e la sua completa indipendenza da ogni altro potere. La (—) presenta un lato positivo, nel momento in cui afferma l’esclusiva potestà dello Stato e dunque la sua supremazia; un lato negativo quando esclude ogni altra potestà differente dallo Stato stesso, dunque quando afferma l’indipendenza dello Stato.
Attualmente assistiamo ad una crisi del concetto di (—), sia per la natura pluralistica delle società democratiche, sia per le modificazione delle relazioni internazionali, le quali producono sempre più strette interdipendenze tra i vari Stati, modificandone i tradizionali poteri.
Con lo stato democratico, e prima ancora con lo stato liberale, lo stato assoluto è venuto meno e con esso la pienezza del potere statuale. Da più parti si sostiene che non scompare il potere, ma quella determinata organizzazione del potere, quindi la sfida futura sarà quella di dare vita ad una nuova sintesi politico-giuridica che tenga conto dei cambiamenti avvenuti e che regoli le nuove forme del potere.