Scienza del diritto
Scienza del diritto
La (—) è la descrizione del diritto positivo attuata con metodo scientifico. Secondo alcuni teorici del diritto essa si identifica con la giurisprudenza.
Si discute se esiste una (—) dotata di un metodo ad essa peculiare e diverso da quello utilizzato dalle altre scienze che si occupano del diritto (es. storia del diritto e sociologia del diritto).
La diversità di soluzione fornita a tale problema distingue tra loro due delle principali concezioni contemporanee del diritto: il giuspositivismo ed il realismo giuridico.
Secondo i giuspositivisti la (—) utilizza un metodo diverso da quello delle altre scienze, in quanto si disinteressa della effettività delle norme, occupandosi solo della loro validità, ossia della loro esistenza specifica nell’ordinamento.
Essa sarebbe, quindi, una scienza normativa che, procedendo alla costruzione di sistemi [vedi Sistema] concettuali, viene definita anche sistematica e che, inoltre, ponendo alla base delle proprie descrizioni le norme giuridiche considerate come indiscutibili, è detta anche dogmatica giuridica.
Secondo i giusrealisti, invece, la (—) non è affatto una scienza empirica, anzi è una falsa scienza (un’ideologia) che, pur guardando alla realtà delle norme, ha il solo compito di convincere all’obbedienza del diritto effettivo dello Stato.
Per trasformarsi in vera scienza empirica la (—), secondo i giusrealisti, dovrebbe proporsi lo scopo di prevedere i comportamenti giuridicamente rilevanti, in primis quelli dei tribunali.
Le problematiche intorno alla (—) ed al carattere scientifico della giurisprudenza hanno inevitabilmente indotto i filosofi del diritto a proporre alla giurisprudenza stessa un valido modello di scienza da seguire. Naturalmente, i modelli proposti variavano in funzione dei mutamenti attuati in filosofia della scienza. È stato così proposto il modello positivistico, quello neopositivistico e, attualmente, quello del post-positivismo. In più, dato il carattere di fenomeno sociale del diritto, inevitabilmente si presenterà anche il problema di adottare un metodo tra quelli forniti dalle scienze sociali.
La (—) è la descrizione del diritto positivo attuata con metodo scientifico. Secondo alcuni teorici del diritto essa si identifica con la giurisprudenza.
Si discute se esiste una (—) dotata di un metodo ad essa peculiare e diverso da quello utilizzato dalle altre scienze che si occupano del diritto (es. storia del diritto e sociologia del diritto).
La diversità di soluzione fornita a tale problema distingue tra loro due delle principali concezioni contemporanee del diritto: il giuspositivismo ed il realismo giuridico.
Secondo i giuspositivisti la (—) utilizza un metodo diverso da quello delle altre scienze, in quanto si disinteressa della effettività delle norme, occupandosi solo della loro validità, ossia della loro esistenza specifica nell’ordinamento.
Essa sarebbe, quindi, una scienza normativa che, procedendo alla costruzione di sistemi [vedi Sistema] concettuali, viene definita anche sistematica e che, inoltre, ponendo alla base delle proprie descrizioni le norme giuridiche considerate come indiscutibili, è detta anche dogmatica giuridica.
Secondo i giusrealisti, invece, la (—) non è affatto una scienza empirica, anzi è una falsa scienza (un’ideologia) che, pur guardando alla realtà delle norme, ha il solo compito di convincere all’obbedienza del diritto effettivo dello Stato.
Per trasformarsi in vera scienza empirica la (—), secondo i giusrealisti, dovrebbe proporsi lo scopo di prevedere i comportamenti giuridicamente rilevanti, in primis quelli dei tribunali.
Le problematiche intorno alla (—) ed al carattere scientifico della giurisprudenza hanno inevitabilmente indotto i filosofi del diritto a proporre alla giurisprudenza stessa un valido modello di scienza da seguire. Naturalmente, i modelli proposti variavano in funzione dei mutamenti attuati in filosofia della scienza. È stato così proposto il modello positivistico, quello neopositivistico e, attualmente, quello del post-positivismo. In più, dato il carattere di fenomeno sociale del diritto, inevitabilmente si presenterà anche il problema di adottare un metodo tra quelli forniti dalle scienze sociali.