Sanzione

Sanzione

È la misura predisposta da un ordinamento normativo (morale, religioso, giuridico ecc.) per massimizzare il rispetto delle proprie norme e prevenire la violazione.
In quanto ogni sistema di norme è suscettibile di violazione, si rende necessaria l’adozione di tecniche di conservazione volte a rafforzarne l’osservanza. Le sanzioni, tuttavia, si differenziano dalle altre tecniche di conservazione per il loro carattere di risposta, di reazione a comportamenti difformi (sanzioni negative) o conformi (sanzioni positive) da parte dei destinatari. La giustificazione di una (—), dunque, rinviene il suo fondamento proprio dall’essere prevista come conseguenza di comportamenti trasgressivi (di volta in volta qualificati come atti immorali, peccati, illeciti) o conformi.
Dal punto di vista del contenuto le sanzioni previste dai vari ordinamenti possono essere le più disparate: inflizione di un male corporale (fustigazione, mutilazione), disapprovazione, censura, privazione di un bene economico (multa, ammenda, confisca), privazione di capacità o status (interdizione, esilio), privazione della vita (pena di morte), attribuzione di beni economici (premi, incentivi), riconoscimento di meriti (onorificenze, promozioni) ecc.
Una distinzione che ha assunto grande rilievo nella teoria del diritto contemporanea è quella che distingue le sanzioni a seconda che il loro contenuto sia un male inflitto come reazione ad una condotta trasgressiva, oppure un bene attribuito come reazione ad un comportamento conforme alla norma.
Nella prima ipotesi si parla di sanzioni negative, nella seconda di sanzioni positive. Le sanzioni negative sono tecniche finalizzate a scoraggiare, attraverso ad esempio la previsione di pene o castighi, la violazione di norme, che spesso sono obbligatorie.
Le sanzioni positive mirano invece ad incentivare l’osservanza delle norme, attraverso ad esempio la previsione di premi.
Per quanto riguarda il campo del diritto, la (—) giuridica può essere definita quella (—) prevista dall’ordinamento giuridico come risposta alla violazione di norme giuridiche [vedi Norma giuridica].
Dal punto di vista strutturale e funzionale, dunque, le sanzioni giuridiche non presentano caratteristiche differenziali rispetto alle sanzioni non giuridiche: qualsiasi reazione, infatti, può essere una (—) qualora qualificata come tale dall’ordinamento normativo di appartenenza.
Non può essere considerata una peculiarità delle sanzioni giuridiche nemmno l’uso della forza contro il trasgressore, dal momento che anche talune sanzioni contemplate da ordinamenti normativi non giuridici comportano l’uso della forza (ad es. il linciaggio). Viceversa, talune sanzioni giuridiche (si pensi ad es. alle onorificenze) non consistono nell’uso immediato della forza.
In definitiva, secondo un orientamento particolarmente fecondo nella teoria giuridica contemporanea, una (—) è giuridica solo se come tale sia prevista dal diritto positivo.