Rivoluzione giuridica

Rivoluzione giuridica

Espressione che indica l’abbattimento di un ordinamento giuridico e l’instaurazione di un ordinamento nuovo attraverso procedure o da parte di autorità illegittime rispetto al primo ordinamento, in quanto da quest’ultimo non contemplate o talvolta considerate addirittura delittuose).
A differenza di una rivoluzione politica o sociale, la (—) non si accompagna necessariamente all’uso della violenza o a sconvolgimenti politico-sociali. Essa non compie distinzioni in base alla motivazione (economica, religiosa ecc.), al soggetto attivo ( elites, masse), allo scopo (predominio di una classe, mutamento della forma di governo ecc.) e alle modalità (uso della violenza, manifestazioni pacifiche ecc.). Affinché si possa parlare di (—) è necessario e sufficiente che il mutamento dell’ordinamento in vigore si verifichi in base a modalità che quel medesimo ordinamento non contempli come proprie.
L’ordinamento che si origina dal processo rivoluzionario è «nuovo» non necessariamente nel contenuto delle norme ma nel senso che esso si impone come ufficialmente effettivo [vedi Effettività] nella società. Il nuovo ordinamento, dunque, non deve limitarsi a venire proclamato ma deve richiedere e ottenere osservanza generalizzata.
La norma fondamentale [vedi Grundnorm] su cui il nuovo ordinamento fonderà la propria validità sarà quella che la nuova autorità o le nuove procedure rivoluzionarie avranno dettato in materia di forme e modi di produrre diritto.