Rapporto giuridico
Rapporto giuridico [teoria del]
Insieme delle concezioni che individuano in ogni gruppo e rapporto sociale stabile la fonte del diritto.
Partendo dalla considerazione che i rapporti sociali sono dotati da un’intrinseca forza normativa e giuridica, tale teoria pone, dunque, il rapporto giuridico al centro del diritto.
Negando alla norma giuridica il carattere di elemento centrale e qualificante dei fenomeni giuridici, la (—) si pone in contrasto col normativismo e si avvicina, al contrario, alla giurisprudenza sociologica e alla teoria istituzionale del diritto.
Alla (—) sono avanzate due obiezioni. In primo luogo, si sostiene che essa incorra nella fallacia naturalistica: presupponendo il giudizio di valore secondo cui è bene che le regole adottate stabilmente e diffusamente nella società siano riconosciute come giuridiche, i teorici del rapporto giuridico finiscono col fondare erroneamente il giudizio di valore su un giudizio di fatto.
In secondo luogo, soprattutto da parte dei giuspositivisti [vedi Giuspositivismo] si osserva che i rapporti sociali sono spesso tra loro conflittuali o, quanto meno, confusi. Si rivela quindi necessaria una selezione (con criteri politici e giuridici) per adottare alcuni piuttosto che altri. I giuspositivisti affidano esplicitamente tale compito ad un legislatore politicamente legittimo mentre i teorici del rapporto giuridico, si osserva, vorrebbero affidarla all’attività interpretativa del giurista, chiamato a «leggere» i rapporti sociali.
Insieme delle concezioni che individuano in ogni gruppo e rapporto sociale stabile la fonte del diritto.
Partendo dalla considerazione che i rapporti sociali sono dotati da un’intrinseca forza normativa e giuridica, tale teoria pone, dunque, il rapporto giuridico al centro del diritto.
Negando alla norma giuridica il carattere di elemento centrale e qualificante dei fenomeni giuridici, la (—) si pone in contrasto col normativismo e si avvicina, al contrario, alla giurisprudenza sociologica e alla teoria istituzionale del diritto.
Alla (—) sono avanzate due obiezioni. In primo luogo, si sostiene che essa incorra nella fallacia naturalistica: presupponendo il giudizio di valore secondo cui è bene che le regole adottate stabilmente e diffusamente nella società siano riconosciute come giuridiche, i teorici del rapporto giuridico finiscono col fondare erroneamente il giudizio di valore su un giudizio di fatto.
In secondo luogo, soprattutto da parte dei giuspositivisti [vedi Giuspositivismo] si osserva che i rapporti sociali sono spesso tra loro conflittuali o, quanto meno, confusi. Si rivela quindi necessaria una selezione (con criteri politici e giuridici) per adottare alcuni piuttosto che altri. I giuspositivisti affidano esplicitamente tale compito ad un legislatore politicamente legittimo mentre i teorici del rapporto giuridico, si osserva, vorrebbero affidarla all’attività interpretativa del giurista, chiamato a «leggere» i rapporti sociali.