Principi giuridici
Principi giuridici
Norme giuridiche [vedi Norma giuridica] di contenuto prescrittivo generale e generico, finalizzato alla tutela di valori [vedi Valore] espressi da altre norme dell’ordinamento [vedi Ordinamento giuridico] e ritenuti da quest’ultimo molto importanti: ad esempio, il principio della tutela della volontà esprime un valore che è sotteso da molte norme sui contratti.
Generalmente i (—) sono espressi in precise formulazioni linguistiche: nell’ordinamento italiano questo è il caso dei principi costituzionali. Tuttavia, molti (—) sono impliciti, ossia si ricavano da una norma o da un gruppo di norme attraverso un ragionamento induttivo ed in tale ipotesi essi coincidono con quella che viene definita la ratio della norma.
L’operazione induttiva comporta che dalla prescrizione più particolare di una norma o di un gruppo di norme si giunga, attraverso un procedimento di progressiva generalizzazione, alla prescrizione più generale, che è appunto il principio. Si tratta di un’operazione non semplice, che lascia un notevole margine di libertà (ma non di arbitrio) a colui che la compie. Generalmente, si richiede che i principi impliciti vengano ricavati sempre da norme giuridiche valide [vedi Validità] e che non siano in contrasto con altre norme valide dell’ordinamento di riferimento.
Il ricorso a (—) impliciti non è sempre consentito. Ad esempio, il diritto italiano e la costituzione USA lo ammettono solo quando una norma giuridica positiva faccia ad essi espresso rinvio. Tradizionalmente, il ricorso ai (—) è detto analogia iuris, in quanto come avviene per il ragionamento analogico [vedi Analogia], anche il ricorso ai (—) implica un ragionamento induttivo ed il principio in tal modo ricavato costituisce anch’esso un criterio di interpretazione e di integrazione delle lacune [vedi Lacuna] dell’ordinamento.
Norme giuridiche [vedi Norma giuridica] di contenuto prescrittivo generale e generico, finalizzato alla tutela di valori [vedi Valore] espressi da altre norme dell’ordinamento [vedi Ordinamento giuridico] e ritenuti da quest’ultimo molto importanti: ad esempio, il principio della tutela della volontà esprime un valore che è sotteso da molte norme sui contratti.
Generalmente i (—) sono espressi in precise formulazioni linguistiche: nell’ordinamento italiano questo è il caso dei principi costituzionali. Tuttavia, molti (—) sono impliciti, ossia si ricavano da una norma o da un gruppo di norme attraverso un ragionamento induttivo ed in tale ipotesi essi coincidono con quella che viene definita la ratio della norma.
L’operazione induttiva comporta che dalla prescrizione più particolare di una norma o di un gruppo di norme si giunga, attraverso un procedimento di progressiva generalizzazione, alla prescrizione più generale, che è appunto il principio. Si tratta di un’operazione non semplice, che lascia un notevole margine di libertà (ma non di arbitrio) a colui che la compie. Generalmente, si richiede che i principi impliciti vengano ricavati sempre da norme giuridiche valide [vedi Validità] e che non siano in contrasto con altre norme valide dell’ordinamento di riferimento.
Il ricorso a (—) impliciti non è sempre consentito. Ad esempio, il diritto italiano e la costituzione USA lo ammettono solo quando una norma giuridica positiva faccia ad essi espresso rinvio. Tradizionalmente, il ricorso ai (—) è detto analogia iuris, in quanto come avviene per il ragionamento analogico [vedi Analogia], anche il ricorso ai (—) implica un ragionamento induttivo ed il principio in tal modo ricavato costituisce anch’esso un criterio di interpretazione e di integrazione delle lacune [vedi Lacuna] dell’ordinamento.