Performativo
Performativo
Termine derivante dall’espressione inglese performative, utilizzata per la prima volta da J. Austin in contrapposizione all’altra funzione del discorso detta constative (constativa).
(—) è un enunciato pronunciando il quale si compie un atto, che è ulteriore rispetto al mero atto di emettere un enunciato. In altre parole, il (—) è un enunciato che non descrive né prescrive un’azione ma ne realizza effettivamente il compimento. Ad esempio, con le parole «lo giuro» si compie effettivamente il giuramento.
Secondo alcuni filosofi del linguaggio, attraverso i performativi si realizzerebbe il superamento della divisione tra enunciati descrittivi ed enunciati prescrittivi, divenendo in tal modo possibile dedurre da discorsi descrittivi (limitati a fornire cioè la conoscenza dei fatti) discorsi normativi (finalizzati, cioè, ad orientare i comportamenti).
Questa pretesa di derivare valori da fatti e, quindi, norme da descrizioni [vedi Fallacia naturalistica] viene respinta dai filosofi di indirizzo prescrittivistico, secondo cui i performativi non sono altro che degli speciali enunciati prescrittivi, inidonei a colmare la differenza con i discorsi descritti.
Secondo tali filosofi, i performativi conterrebbero, rispetto agli enunciati prescrittivi ordinari, delle locuzioni speciali che rendono evidente la loro funzione prescrittiva.
Ad esempio, l’enunciato «siediti» e l’enunciato «ti ordino di sederti» hanno un identico significato prescritivo, ma mentre nel primo la funzione è solo implicita, nel secondo è resa evidente ed esplicita dall’aggiunta della locuzione «ti ordino».
Nel campo del diretto, tuttavia, molti enunciati performativi non sono prescrittivi ma producono direttamente un effetto. Ad esempio, pronunciando il performativo «prometto che…» si produce direttamente l’effetto di vincolare il promittente all’esecuzione della promessa. Naturalmente, tali effetti sono possibili solo se ed in quanto siano previsti e disciplinati da norme giuridiche le quali, a loro volta, presuppongono altre norme che regolino i comportamenti in maniera differente (a seconda che il performativo sia stato compiuto o meno).
Termine derivante dall’espressione inglese performative, utilizzata per la prima volta da J. Austin in contrapposizione all’altra funzione del discorso detta constative (constativa).
(—) è un enunciato pronunciando il quale si compie un atto, che è ulteriore rispetto al mero atto di emettere un enunciato. In altre parole, il (—) è un enunciato che non descrive né prescrive un’azione ma ne realizza effettivamente il compimento. Ad esempio, con le parole «lo giuro» si compie effettivamente il giuramento.
Secondo alcuni filosofi del linguaggio, attraverso i performativi si realizzerebbe il superamento della divisione tra enunciati descrittivi ed enunciati prescrittivi, divenendo in tal modo possibile dedurre da discorsi descrittivi (limitati a fornire cioè la conoscenza dei fatti) discorsi normativi (finalizzati, cioè, ad orientare i comportamenti).
Questa pretesa di derivare valori da fatti e, quindi, norme da descrizioni [vedi Fallacia naturalistica] viene respinta dai filosofi di indirizzo prescrittivistico, secondo cui i performativi non sono altro che degli speciali enunciati prescrittivi, inidonei a colmare la differenza con i discorsi descritti.
Secondo tali filosofi, i performativi conterrebbero, rispetto agli enunciati prescrittivi ordinari, delle locuzioni speciali che rendono evidente la loro funzione prescrittiva.
Ad esempio, l’enunciato «siediti» e l’enunciato «ti ordino di sederti» hanno un identico significato prescritivo, ma mentre nel primo la funzione è solo implicita, nel secondo è resa evidente ed esplicita dall’aggiunta della locuzione «ti ordino».
Nel campo del diretto, tuttavia, molti enunciati performativi non sono prescrittivi ma producono direttamente un effetto. Ad esempio, pronunciando il performativo «prometto che…» si produce direttamente l’effetto di vincolare il promittente all’esecuzione della promessa. Naturalmente, tali effetti sono possibili solo se ed in quanto siano previsti e disciplinati da norme giuridiche le quali, a loro volta, presuppongono altre norme che regolino i comportamenti in maniera differente (a seconda che il performativo sia stato compiuto o meno).