Pena

Pena

È la sofferenza inflitta coattivamente da un’autorità legittimata all’autore di una trasgressione di norme giuridiche penali. In sostanza, la (—) è una specie particolare di sanzione e consiste prevalentemente nella privazione di beni primari: privazione temporanea e definitiva della libertà personale, privazione di un bene patrimoniale, inflizione di danni corporali ecc.
In epoca moderna è particolarmente avvertita l’esigenza che l’inflizione intenzionale di una sofferenza ad esseri umani, soprattutto se attuata dallo Stato, sia giustificata moralmente.
Il problema della giustificazione della pena (in quali casi ed entro quali limiti è moralmente giusto infliggere pene) viene affrontato dalle cd. teorie della pena: si tratta tuttavia non di discorsi scientifici, bensì argomentazioni di carattere etico-politico volte a rinvenire le ragioni che giustificano le norme penali.
Per la teoria della retribuzione giuridica, di cui massimo esponente può essere considerato il filosofo dell’idealismo tedesco Hegel, la (—) è fine a se stessa, costituendo il corrispettivo del reato commesso.
In quanto il reato è la ribellione della volontà dell’individuo alla volontà della legge, la (—) non è altro che la riaffermazione del diritto violato.
Per le diverse teorie preventive, invece, la (—) si giustifica per la sua idoneità a prevenire mediante la minaccia di un male, la commissione di ulteriori reati.
In tempi più recenti, il filosofo inglese H.L. Hart ha sottolineato che il problema della giustificazione della (—) comprende in realtà due problemi distinti: il problema dello scopo generale giustificante (perché punire?) e il problema della distribuzione della pena (chi e quanto si può punire?). Nulla vieterebbe secondo tale concezione, di applicare un principio preventivo per giustificare la pena (ad es. la prevenzione di un danno sociale) ed un principio retributivo nella distribuzione (decidere, ad es. di punire solo le trasgressioni compiute in determinate condizioni psicologiche), tutelandosi in tal modo valori diversi da quelli che sarebbero tutelati come diretta conseguenza del principio adottato in tema di giustificazione della pena.