Ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico
Il concetto di (—) è stato elaborato dalla teoria generale del diritto in tempi relativamente recenti ed assume un’importanza centrale in numerose teorie del diritto contemporanee, ivi particolare in quelle che definiscono il diritto come ordinamento normativo.
L’(—) può essere definito come l’insieme di norme giuridiche [vedi Norma giuridica] individuate da altre norme giuridiche (dette norme di struttura o metanorme). Le metanorme di un (—), dunque, stabiliscono quali norme si considerano parte di quell’ordinamento e, quindi, sono giuridiche.
Nella teoria dell’(—) la metanorma è detta norma superiore, (o di livello superiore) mentre la norma derivata è chiamata norma inferiore (o di livello inferiore). Normalmente si afferma anche che tra norme di livello diverso si stabilisce un rapporto gerarchico, quando le norme di livello superiore dispongono un’autorità e una procedura per la creazione di altre norme e non possono essere da queste ultime modificate.
Un concetto basilare nella teoria dell’(—) è quello di validità: le norme giuridiche si ritengono valide quando appartengono all’(—) in base ai criteri di appartenenza fissati da quest’ultimo nelle metanorme.
Si discute circa i caratteri che necessariamente un (—) deve avere per la sua esistenza. Se, in base ad una prospettiva normativa, si considerano le norme e l’ordinamento un complesso di ragioni volte a giustificare le scelte di comportamento, l’(—) può dirsi esistente qualora trovi posto in tale ragionamento giustificativo, indipendentemente dal fatto che l’ordinamento sia usato dai consociati o sia tra i motivi per cui i consociati compiono effettivamente le loro scelte d’azione.
La prospettiva sociologica e storica, invece, considera esistente un (—) solo qualora sia dotato di una certa effettività nella realtà sociale.
Alcuni teorici e giuristi, infine, individuano nella coerenza e nella completezza i caratteri essenziali di un (—) vero, sebbene l’opinione prevalente preferisce considerare la coerenza e la completezza solo caratteristiche a cui i diritti positivi possono tentare di avvicinarsi, magari utilizzando norme di chiusura.
Il concetto di (—) è stato elaborato dalla teoria generale del diritto in tempi relativamente recenti ed assume un’importanza centrale in numerose teorie del diritto contemporanee, ivi particolare in quelle che definiscono il diritto come ordinamento normativo.
L’(—) può essere definito come l’insieme di norme giuridiche [vedi Norma giuridica] individuate da altre norme giuridiche (dette norme di struttura o metanorme). Le metanorme di un (—), dunque, stabiliscono quali norme si considerano parte di quell’ordinamento e, quindi, sono giuridiche.
Nella teoria dell’(—) la metanorma è detta norma superiore, (o di livello superiore) mentre la norma derivata è chiamata norma inferiore (o di livello inferiore). Normalmente si afferma anche che tra norme di livello diverso si stabilisce un rapporto gerarchico, quando le norme di livello superiore dispongono un’autorità e una procedura per la creazione di altre norme e non possono essere da queste ultime modificate.
Un concetto basilare nella teoria dell’(—) è quello di validità: le norme giuridiche si ritengono valide quando appartengono all’(—) in base ai criteri di appartenenza fissati da quest’ultimo nelle metanorme.
Si discute circa i caratteri che necessariamente un (—) deve avere per la sua esistenza. Se, in base ad una prospettiva normativa, si considerano le norme e l’ordinamento un complesso di ragioni volte a giustificare le scelte di comportamento, l’(—) può dirsi esistente qualora trovi posto in tale ragionamento giustificativo, indipendentemente dal fatto che l’ordinamento sia usato dai consociati o sia tra i motivi per cui i consociati compiono effettivamente le loro scelte d’azione.
La prospettiva sociologica e storica, invece, considera esistente un (—) solo qualora sia dotato di una certa effettività nella realtà sociale.
Alcuni teorici e giuristi, infine, individuano nella coerenza e nella completezza i caratteri essenziali di un (—) vero, sebbene l’opinione prevalente preferisce considerare la coerenza e la completezza solo caratteristiche a cui i diritti positivi possono tentare di avvicinarsi, magari utilizzando norme di chiusura.