Motivazione
Motivazione
Nel campo giuridico è la parte del provvedimento del giudice (sentenza o ordinanza) in cui si illustrano le ragioni di fatto e di diretto che giustificano la decisione adottata dal giudice stesso.
Nel diritto sono irrilevanti i motivi psicologici [vedi Motivo] seguiti dal giudice per giungere alla conclusione: la (—) è infatti l’illustrazione non dell’iter mentale dell’organo decidente, bensì delle norme che nell’ordinamento giuridico di riferimento possono giustificare la scelta del giudice e dei fatti previsti da quelle norme. In altre parole, la (—) giuridica è un elenco di norme giuridiche.
La distinzione tra ragioni e motivi psicologici viene tuttavia negata dagli esponenti della nuova retorica e da alcuni giusrealisti [vedi Realismo giuridico]. Essi affermano, infatti, che gli enunciati normativi non sono idonei a predeterminare le decisioni giudiziarie, le quali invece sono determinate dai fattori psicologici e sociali.
La (—) deve essere sufficientemente dettagliata, in modo da consentire al meglio l’individuazione di errori e l’eventuale revisione da parte di organi superiori. Le norme giuridiche assunte a fondamento della decisione devono essere valide e correttamente applicate, mentre i fatti devono risultare veri (o almeno verosimili) in base alle norme giuridiche sulla prova.
La (—) dei provvedimenti giurisdizionali costituisce una fondamentale garanzia e un importante ideale politico tuttora perseguito dallo Stato di diritto e dalle moderne teorie liberali. Essa risponde all’esigenza democratica di dare conto delle ragioni per cui un potere è stato esercitato in un modo, anziché in un altro.
Nel campo giuridico è la parte del provvedimento del giudice (sentenza o ordinanza) in cui si illustrano le ragioni di fatto e di diretto che giustificano la decisione adottata dal giudice stesso.
Nel diritto sono irrilevanti i motivi psicologici [vedi Motivo] seguiti dal giudice per giungere alla conclusione: la (—) è infatti l’illustrazione non dell’iter mentale dell’organo decidente, bensì delle norme che nell’ordinamento giuridico di riferimento possono giustificare la scelta del giudice e dei fatti previsti da quelle norme. In altre parole, la (—) giuridica è un elenco di norme giuridiche.
La distinzione tra ragioni e motivi psicologici viene tuttavia negata dagli esponenti della nuova retorica e da alcuni giusrealisti [vedi Realismo giuridico]. Essi affermano, infatti, che gli enunciati normativi non sono idonei a predeterminare le decisioni giudiziarie, le quali invece sono determinate dai fattori psicologici e sociali.
La (—) deve essere sufficientemente dettagliata, in modo da consentire al meglio l’individuazione di errori e l’eventuale revisione da parte di organi superiori. Le norme giuridiche assunte a fondamento della decisione devono essere valide e correttamente applicate, mentre i fatti devono risultare veri (o almeno verosimili) in base alle norme giuridiche sulla prova.
La (—) dei provvedimenti giurisdizionali costituisce una fondamentale garanzia e un importante ideale politico tuttora perseguito dallo Stato di diritto e dalle moderne teorie liberali. Essa risponde all’esigenza democratica di dare conto delle ragioni per cui un potere è stato esercitato in un modo, anziché in un altro.