Modalità giuridiche
Modalità giuridiche
Ristretto numero di concetti elementari a cui convenzionalmente giuristi e studiosi di logica giuridica riconducono i diversi termini solitamente utilizzati per esprimere il neustico, ossia la parte prescrittiva di una norma giuridica.
Deve, infatti, osservarsi che solitamente l’enunciato in cui viene espressa una norma giuridica si compone di due parti: il frastico e il neustico. Il frastico è la parte descrittiva della condotta, mentre il neustico è la parte deontica, stabilisce cioè che tale condotta deve essere assunta come modello comportamentale da osservare. Ad es. il frastico della prescrizione «Giuseppe deve spostare la sedia» è la parte della dichiarazione che descrive l’azione di «spostare la sedia da parte di Giuseppe», mentre il neustico («deve») indica che quella condotta è pensata come un modello di comportamento.
Spesso nel linguaggio del legislatore e della dottrina il neustico viene espresso in modo non uniforme ma mutevole, solitamente ricorrendo ad espressioni quali «si deve», «si può», «si ha facoltà». L’esigenza, dunque, di rendere più omogeneo e preciso l’eterogeneo linguaggio delle norme giuridiche ha indotto gli studiosi alla configurazione di (—), ossia a ricondurre ad un ristretto numero di concetti fondamentali le diverse qualificazioni della condotta umana operate dal diritto.
Attraverso la configurazione di (—) i giuristi accrescono il rigore e la precisione dei loro ragionamenti, dando vita ad una fitta rete di concetti in cui collocare i rapporti giuridici soggettivi creati dal diritto.
Per costruire una rigorosa tavola di modalità deontiche, solitamente i giuristi logici partono da una modalità fondamentale (assunta artificiosamente come primitiva), da cui ricavare tutte le altre attraverso un procedimento di negazione della prima.
Normalmente si assume come modalità giuridica primitiva e indefinita l’obbligo, o il permesso o l’obbligo e il permesso congiuntamente.
Attraverso il supporto della tavola delle (—) i numerosi concetti giuridici dotati di natura complessa vengono scomposti e analizzati in unità semplici. Ad es. i concetti di diritto soggettivo e di onere, analizzati in riferimento alla suddetta tavola, si rivelano non modalità semplici, bensì agglomerati di (—).
Ristretto numero di concetti elementari a cui convenzionalmente giuristi e studiosi di logica giuridica riconducono i diversi termini solitamente utilizzati per esprimere il neustico, ossia la parte prescrittiva di una norma giuridica.
Deve, infatti, osservarsi che solitamente l’enunciato in cui viene espressa una norma giuridica si compone di due parti: il frastico e il neustico. Il frastico è la parte descrittiva della condotta, mentre il neustico è la parte deontica, stabilisce cioè che tale condotta deve essere assunta come modello comportamentale da osservare. Ad es. il frastico della prescrizione «Giuseppe deve spostare la sedia» è la parte della dichiarazione che descrive l’azione di «spostare la sedia da parte di Giuseppe», mentre il neustico («deve») indica che quella condotta è pensata come un modello di comportamento.
Spesso nel linguaggio del legislatore e della dottrina il neustico viene espresso in modo non uniforme ma mutevole, solitamente ricorrendo ad espressioni quali «si deve», «si può», «si ha facoltà». L’esigenza, dunque, di rendere più omogeneo e preciso l’eterogeneo linguaggio delle norme giuridiche ha indotto gli studiosi alla configurazione di (—), ossia a ricondurre ad un ristretto numero di concetti fondamentali le diverse qualificazioni della condotta umana operate dal diritto.
Attraverso la configurazione di (—) i giuristi accrescono il rigore e la precisione dei loro ragionamenti, dando vita ad una fitta rete di concetti in cui collocare i rapporti giuridici soggettivi creati dal diritto.
Per costruire una rigorosa tavola di modalità deontiche, solitamente i giuristi logici partono da una modalità fondamentale (assunta artificiosamente come primitiva), da cui ricavare tutte le altre attraverso un procedimento di negazione della prima.
Normalmente si assume come modalità giuridica primitiva e indefinita l’obbligo, o il permesso o l’obbligo e il permesso congiuntamente.
Attraverso il supporto della tavola delle (—) i numerosi concetti giuridici dotati di natura complessa vengono scomposti e analizzati in unità semplici. Ad es. i concetti di diritto soggettivo e di onere, analizzati in riferimento alla suddetta tavola, si rivelano non modalità semplici, bensì agglomerati di (—).