Legalità
Legalità [principio di]
Nella teoria giuridica la legalità è un attributo del potere e attiene al modo di esercizio di quest’ultimo. Un potere è considerato legale quando viene esercitato in conformità alle leggi, al diritto.
Secondo una contrapposizione che risale all’epoca medievale, la legalità si distingue dalla legittimità, in quanto quest’ultima indica non il modo di esercizio del potere, bensì la sua giustificazione etico-politica: un potere è definito legittimo quando si fonda su un titolo considerato giusto.
Tuttavia, attualmente la contrapposizione tra legalità e legittimità viene intesa in senso meno radicale.
Infatti, oggi si adopera l’espressione «principio di legalità» con riferimento prevalente all’esercizio di un potere in conformità non di un ordinamento giuridico quale che sia, ma di un ordinamento tipico dello Stato di diritto, in cui cioè il potere non solo è conferito dalla legge, ma dalla legge viene disciplinato nei contenuti e nei limiti. In tal modo, dunque, il rispetto del principio di legalità finisce con il fornire una giustificazione etico-politica dello Stato di diritto e quindi col conferire legittimità al suo potere.
Storicamente si sono sviluppate due versioni della legalità: legalità in senso lato e legalità in senso stretto.
La legalità in senso lato richiede semplicemente che il potere venga attribuito allo Stato per legge e si eserciti in modo non incompatibile con questa.
La legalità in senso stretto impone inoltre che tutti gli atti degli organi dello Stato vengono disciplinati esclusivamente dalla legge, con esclusione di qualsiasi altra fonte. Ciò significa che tutti gli atti di esercizio del potere devono essere conformi alla legge per quanto riguarda il loro contenuto.
Negli Stati costituzionali moderni, fondati sulla separazione dei poteri, il principio di legalità esige osservanza dagli organi legislativi, esecutivi e giudiziari.
Il legislatore, dunque, non solo deve adeguare l’esercizio del proprio potere al contenuto di norme di rango superiore (normalmente una Costituzione scritta e rigida che preveda anche un sistema di controllo della legittimità costituzionale delle leggi) ma deve esercitare il suo potere tramite leggi (ossia norme generali e astratte).
Particolarmente, nel campo del diritto penale il principio di legalità viene espresso con la formula nullum crimen, nulla poena sine lege e si traduce nella regola liberale e garantista [vedi Garantismo] secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, né può essere sanzionato con pene che non siano dalla legge stessa previste.
Agli organi del potere esecutivo il rispetto del principio di legalità impone che essi ispirino alla legge la attività amministrativa, che rinviene nella legge stessa il fondamento ed i limiti.
Per gli organi giudiziari il principio di legalità si traduce nell’obbligo di decidere le controversie non secondo equità e caso per caso bensì attraverso un’attività interpretativa che non sia creativa ma il più possibile dichiarativa del diritto vigente.
Nella teoria giuridica la legalità è un attributo del potere e attiene al modo di esercizio di quest’ultimo. Un potere è considerato legale quando viene esercitato in conformità alle leggi, al diritto.
Secondo una contrapposizione che risale all’epoca medievale, la legalità si distingue dalla legittimità, in quanto quest’ultima indica non il modo di esercizio del potere, bensì la sua giustificazione etico-politica: un potere è definito legittimo quando si fonda su un titolo considerato giusto.
Tuttavia, attualmente la contrapposizione tra legalità e legittimità viene intesa in senso meno radicale.
Infatti, oggi si adopera l’espressione «principio di legalità» con riferimento prevalente all’esercizio di un potere in conformità non di un ordinamento giuridico quale che sia, ma di un ordinamento tipico dello Stato di diritto, in cui cioè il potere non solo è conferito dalla legge, ma dalla legge viene disciplinato nei contenuti e nei limiti. In tal modo, dunque, il rispetto del principio di legalità finisce con il fornire una giustificazione etico-politica dello Stato di diritto e quindi col conferire legittimità al suo potere.
Storicamente si sono sviluppate due versioni della legalità: legalità in senso lato e legalità in senso stretto.
La legalità in senso lato richiede semplicemente che il potere venga attribuito allo Stato per legge e si eserciti in modo non incompatibile con questa.
La legalità in senso stretto impone inoltre che tutti gli atti degli organi dello Stato vengono disciplinati esclusivamente dalla legge, con esclusione di qualsiasi altra fonte. Ciò significa che tutti gli atti di esercizio del potere devono essere conformi alla legge per quanto riguarda il loro contenuto.
Negli Stati costituzionali moderni, fondati sulla separazione dei poteri, il principio di legalità esige osservanza dagli organi legislativi, esecutivi e giudiziari.
Il legislatore, dunque, non solo deve adeguare l’esercizio del proprio potere al contenuto di norme di rango superiore (normalmente una Costituzione scritta e rigida che preveda anche un sistema di controllo della legittimità costituzionale delle leggi) ma deve esercitare il suo potere tramite leggi (ossia norme generali e astratte).
Particolarmente, nel campo del diritto penale il principio di legalità viene espresso con la formula nullum crimen, nulla poena sine lege e si traduce nella regola liberale e garantista [vedi Garantismo] secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, né può essere sanzionato con pene che non siano dalla legge stessa previste.
Agli organi del potere esecutivo il rispetto del principio di legalità impone che essi ispirino alla legge la attività amministrativa, che rinviene nella legge stessa il fondamento ed i limiti.
Per gli organi giudiziari il principio di legalità si traduce nell’obbligo di decidere le controversie non secondo equità e caso per caso bensì attraverso un’attività interpretativa che non sia creativa ma il più possibile dichiarativa del diritto vigente.