Lacuna

Lacuna

Si verifica nel campo giuridico ogni qualvolta una fattispecie non viene espressamente prevista o qualificata da alcuna norma giuridica. Tale fattispecie solitamente diventa oggetto di attenzione come caso concreto nell’ambito di una controversia giudiziaria ma può anche essere affrontata come caso puramente ipotetico.
L’esistenza di lacune nell’ordinamento è negata da quelle teorie giuridiche (ad es. il giuspositivismo) che, al contrario, affermano che il legislatore sia sempre in grado di prevedere e disciplinare, sebbene in maniera solo generale e astratta, ogni singolo caso. I fautori della completezza dell’ordinamento considerano quelle che appaiono come lacune niente altro che lacune ideologiche, risultanti non dalla assoluta mancanza di una norma, bensì dall’assenza di quella norma che l’interprete ritiene giusta per il singolo caso concreto.
Diverse dalle lacune ideologiche sono le lacune tecniche, provocate dal diritto stesso quando una norma rimette il compito di disciplinare una fattispecie ad un organo che invece rimane inattivo. In tal caso il legislatore si limita a disciplinare la fattispecie in modo generale, lasciando alla discrezionalità dell’interprete il compito di completare la regolamentazione.
Alcuni ordinamenti tendono ad arginare il rischio di lacune attraverso la introduzione di norme generali di chiusura, tra cui particolare rilevanza assume la norma generale esclusiva, che qualifica come lecite tutte quelle condotte che non siano vietate o considerate obbligatorie da altre norme. Attraverso la previsione di norme generalissime l’ordinamento quasi si completa, poiché applicandole l’interprete viene messo in condizione di risolvere ogni controversia, anche non espressamente prevista e regolamentata da una norma.
Il legislatore italiano ha previsto come incisivo mezzo d’interpretazione e di integrazione del diritto il ricorso ai «principi generali dell’ordinamento giuridico» che, secondo alcuni teorici giusnaturalisti, sarebbero principi di diritto naturale.