Grundnorm
Grundnorm [norma fondamentale]
Concetto introdotto nella teoria generale del diritto dal giurista austriaco H. Kelsen. Si tratta di una norma che il pensiero giuridico necessariamente presuppone, allo scopo di riconoscere ad un complesso di norme il significato di diritto. In altre parole, la (—) è per Kelsen quella norma fondamentale (priva di contenuto sostanziale) che la scienza giuridica postula all’origine di tutte le norme giuridiche effettivamente vigenti in una determinata società, le quali da quella ricevono riconoscimento e validità.
Una (—) può mutare (ad es. a seguito di una rivoluzione o di un qualsiasi mutamento costituzionale) quando sorge un’altra norma fondamentale che conferisce efficacia e validità ad un nuovo e differente ordinamento giuridico che ad essa fa capo.
Il concetto di (—) è stato considerato privo di reale pregnanza di significato da parte di numerosi giusrealisti. Ad es. Alf Ross obietta che se la funzione di tale norma è quella di attribuire validità giuridica solo agli ordinamenti positivi, ossia effettivamente vigenti, è sufficiente affermare che si considera diritto solo il diritto effettivo, senza quindi ricorrere necessariamente alla nozione di norma fondamentale.
Concetto introdotto nella teoria generale del diritto dal giurista austriaco H. Kelsen. Si tratta di una norma che il pensiero giuridico necessariamente presuppone, allo scopo di riconoscere ad un complesso di norme il significato di diritto. In altre parole, la (—) è per Kelsen quella norma fondamentale (priva di contenuto sostanziale) che la scienza giuridica postula all’origine di tutte le norme giuridiche effettivamente vigenti in una determinata società, le quali da quella ricevono riconoscimento e validità.
Una (—) può mutare (ad es. a seguito di una rivoluzione o di un qualsiasi mutamento costituzionale) quando sorge un’altra norma fondamentale che conferisce efficacia e validità ad un nuovo e differente ordinamento giuridico che ad essa fa capo.
Il concetto di (—) è stato considerato privo di reale pregnanza di significato da parte di numerosi giusrealisti. Ad es. Alf Ross obietta che se la funzione di tale norma è quella di attribuire validità giuridica solo agli ordinamenti positivi, ossia effettivamente vigenti, è sufficiente affermare che si considera diritto solo il diritto effettivo, senza quindi ricorrere necessariamente alla nozione di norma fondamentale.