Grozio, Ugo
Grozio, Ugo (1583 - 1645)
Huig de Groot, latinamente Grotius, fu il padre del giusnaturalismo moderno e il fondatore del diritto internazionale. Tra le prime composizioni figurano: Mare liberum (1609), in cui polemizzava con gli Inglesi, che rivendicavano la loro sovranità sul mare; De repubblica emendanda e De antiquitate reipublicae batavae (1610), in cui forniva la definizione del regime repubblicano; De imperio summarum potestatum circa sacra (pubblicato postumo nel 1647), in cui affrontava la materia della fede religiosa, affidando allo Stato il compito di disciplinare le manifestazioni esteriori della stessa.
(—) affermava l’esistenza di un ordine naturale, frutto della razionalità umana, valido ovunque, indipendentemente dalla fede, dalla nazionalità e dalle idee di ogni individuo. Il suo pensiero può definirsi laico, in quanto è del tutto disinteressato a problematiche teleologiche e religiose: il diritto naturale secondo (—) non trova la sua giustificazione nella volontà di Dio o nell’ordine divino delle cose ma esiste indipendentemente da Dio.
L’opera principale di (—) fu il De iure belli ac pacis (1625), in cui pose il fondamento del diritto internazionale (materia fino ad allora priva di regolamentazione, che però si rendeva necessaria a causa dell’enorme sviluppo dei traffici che i Paesi transoceanici conobbero durante i secoli XVI e XVII).
Anche nel diritto privato, tuttavia, il pensiero di (—) assunse importanza cospicua. Secondo il giurista olandese il diritto naturale, fondato sulla ragione dell’uomo e sul suo primordiale istinto sociale, preesisterebbe allo stato civile, ossia alle istituzioni politiche e sociali. Partendo dall’assunto che il diritto naturale è razionale e universale, perché fondato sulla natura razionale dell’uomo, (—) ritiene di poter dedurre da tale presupposto una serie di regole autoevidenti e universalmente valide, da cui possa poi svilupparsi il diritto positivo di origine consensuale. Le principali regole da cui (—) ritiene di potere dedurre un’intera serie di precetti giuridici particolari sono tre:
— non appropriarsi indebitamente di beni altrui e restituire il maltolto;
— prestare fede ai patti conclusi (pacta sunt servanda: tale principio vincola sia i consociati tra loro sia i consociati e il potere politico);
— risarcire il danno cagionato colpevolmente.
È da questi precetti di natura generale che possono poi trarsi infinite norme, via via più particolari, per disciplinare compiutamente la vita delle società. Nello stato di natura presociale dominerebbe la pacifica convivenza, il rispetto reciproco dei patti e lo stato indiviso dei beni a disposizione. La società civile avrebbe, dunque, origine quando lo stato di natura, già precario di per sé, diventa impraticabile a causa dell’assottigliarsi delle ricchezze naturali a disposizione, del conseguente aumento dei bisogni individuali e dell’accrescersi dell’egoismo dei singoli. Lo stato civile nascerebbe, allora, quando gli uomini decidono di tutelare meglio la propria sfera d’interessi, delegando ad un sovrano mediante un contratto (patto sociale) il potere di garantire e di fare rispettare coattivamente la propria situazione personale e patrimoniale. Lo Stato e il suo potere fondano, così, la loro legittimazione su tale contratto, in cui vengono fissati e limitati sia i diritti di ciascun consociato, sia i poteri del sovrano stesso.
Attraverso il ricorso all’idea di uno Stato fondato su una convenzione da parte dei singoli, con cui questi ultimi rinunciano liberamente ad una parte delle loro libertà per assoggettarsi spontaneamente al potere del sovrano e vedere così meglio garantita la propria situazione giuridica, (—) si guadagnò il favore dei sostenitori dell’assolutismo. Con le sue teorie, infatti, egli non intese criticare o demolire il principio di autorità, ma anzi lo rafforzò e lo giustificò.
Alla base di una visione di questo tipo vi era la convinzione che i rapporti giuridici esprimono non solo situazioni di fatto, legate a particolari condizioni concrete, ma possono riportarsi a valori normativi comuni. Tali valori, in quanto naturali e universali, riflettono la struttura razionale della persona e della società umana.
Huig de Groot, latinamente Grotius, fu il padre del giusnaturalismo moderno e il fondatore del diritto internazionale. Tra le prime composizioni figurano: Mare liberum (1609), in cui polemizzava con gli Inglesi, che rivendicavano la loro sovranità sul mare; De repubblica emendanda e De antiquitate reipublicae batavae (1610), in cui forniva la definizione del regime repubblicano; De imperio summarum potestatum circa sacra (pubblicato postumo nel 1647), in cui affrontava la materia della fede religiosa, affidando allo Stato il compito di disciplinare le manifestazioni esteriori della stessa.
(—) affermava l’esistenza di un ordine naturale, frutto della razionalità umana, valido ovunque, indipendentemente dalla fede, dalla nazionalità e dalle idee di ogni individuo. Il suo pensiero può definirsi laico, in quanto è del tutto disinteressato a problematiche teleologiche e religiose: il diritto naturale secondo (—) non trova la sua giustificazione nella volontà di Dio o nell’ordine divino delle cose ma esiste indipendentemente da Dio.
L’opera principale di (—) fu il De iure belli ac pacis (1625), in cui pose il fondamento del diritto internazionale (materia fino ad allora priva di regolamentazione, che però si rendeva necessaria a causa dell’enorme sviluppo dei traffici che i Paesi transoceanici conobbero durante i secoli XVI e XVII).
Anche nel diritto privato, tuttavia, il pensiero di (—) assunse importanza cospicua. Secondo il giurista olandese il diritto naturale, fondato sulla ragione dell’uomo e sul suo primordiale istinto sociale, preesisterebbe allo stato civile, ossia alle istituzioni politiche e sociali. Partendo dall’assunto che il diritto naturale è razionale e universale, perché fondato sulla natura razionale dell’uomo, (—) ritiene di poter dedurre da tale presupposto una serie di regole autoevidenti e universalmente valide, da cui possa poi svilupparsi il diritto positivo di origine consensuale. Le principali regole da cui (—) ritiene di potere dedurre un’intera serie di precetti giuridici particolari sono tre:
— non appropriarsi indebitamente di beni altrui e restituire il maltolto;
— prestare fede ai patti conclusi (pacta sunt servanda: tale principio vincola sia i consociati tra loro sia i consociati e il potere politico);
— risarcire il danno cagionato colpevolmente.
È da questi precetti di natura generale che possono poi trarsi infinite norme, via via più particolari, per disciplinare compiutamente la vita delle società. Nello stato di natura presociale dominerebbe la pacifica convivenza, il rispetto reciproco dei patti e lo stato indiviso dei beni a disposizione. La società civile avrebbe, dunque, origine quando lo stato di natura, già precario di per sé, diventa impraticabile a causa dell’assottigliarsi delle ricchezze naturali a disposizione, del conseguente aumento dei bisogni individuali e dell’accrescersi dell’egoismo dei singoli. Lo stato civile nascerebbe, allora, quando gli uomini decidono di tutelare meglio la propria sfera d’interessi, delegando ad un sovrano mediante un contratto (patto sociale) il potere di garantire e di fare rispettare coattivamente la propria situazione personale e patrimoniale. Lo Stato e il suo potere fondano, così, la loro legittimazione su tale contratto, in cui vengono fissati e limitati sia i diritti di ciascun consociato, sia i poteri del sovrano stesso.
Attraverso il ricorso all’idea di uno Stato fondato su una convenzione da parte dei singoli, con cui questi ultimi rinunciano liberamente ad una parte delle loro libertà per assoggettarsi spontaneamente al potere del sovrano e vedere così meglio garantita la propria situazione giuridica, (—) si guadagnò il favore dei sostenitori dell’assolutismo. Con le sue teorie, infatti, egli non intese criticare o demolire il principio di autorità, ma anzi lo rafforzò e lo giustificò.
Alla base di una visione di questo tipo vi era la convinzione che i rapporti giuridici esprimono non solo situazioni di fatto, legate a particolari condizioni concrete, ma possono riportarsi a valori normativi comuni. Tali valori, in quanto naturali e universali, riflettono la struttura razionale della persona e della società umana.