Giustizia formale
Giustizia formale
È quella forma di giustizia la cui realizzazione coincide con un’applicazione della norma giuridica operata alla stregua di principi astratti tendenzialmente coincidenti con i valori etico-sociali [vedi Valore] espressi da una collettività di individui in un determinato momento storico. La (—) trova la sua massima espressione nel principio di legalità [vedi Legalità (principio di)] formale, che assicura la certezza del diritto, ponendo i cittadini al riparo da applicazioni giurisprudenziali arbitrarie o dettate da ideologie personali. La garanzia rappresentata dall’elevato grado di certezza che il principio di legalità formale offre ai singoli individui non deve tuttavia tradursi in una cristallizzazione normativa avulsa dal contesto sociale e dai nuovi valori prodotti dalla cultura e dal comune sentimento con l’evolversi dei costumi e delle ideologie personali. La garanzia rappresentata dall’elevato grado di certezza che il principio di legalità formale offre ai singoli individui non deve tuttavia tradursi in una cristallizzazione normativa avulsa dal contesto sociale e dai nuovi valori prodotti dalla cultura e dal comune sentimento con l’evolversi dei costumi e delle ideologie. Il delicato compito di evitare i disagi che l’applicazione di una normativa non più conforme alle esigenze sociali comporta è affidato alla sensibilità del legislatore, la cui intempestività è spesso causa di gravi discrasie tra (—) e giustizia sostanziale. Quando ciò accade si determina quella che, nel linguaggio corrente, viene definita come crisi del diritto perché il giurista non è più in grado di giustificare l’osservanza o l’applicazione della norma giuridica.
A partire dal sec. XVIII il concetto di (—) è apparso definibile solo in riferimento ad altre categorie di valori, quali ad es. l’utilità sociale, la felicità del maggior numero di persone, l’uguaglianza politica e sociale.
È quella forma di giustizia la cui realizzazione coincide con un’applicazione della norma giuridica operata alla stregua di principi astratti tendenzialmente coincidenti con i valori etico-sociali [vedi Valore] espressi da una collettività di individui in un determinato momento storico. La (—) trova la sua massima espressione nel principio di legalità [vedi Legalità (principio di)] formale, che assicura la certezza del diritto, ponendo i cittadini al riparo da applicazioni giurisprudenziali arbitrarie o dettate da ideologie personali. La garanzia rappresentata dall’elevato grado di certezza che il principio di legalità formale offre ai singoli individui non deve tuttavia tradursi in una cristallizzazione normativa avulsa dal contesto sociale e dai nuovi valori prodotti dalla cultura e dal comune sentimento con l’evolversi dei costumi e delle ideologie personali. La garanzia rappresentata dall’elevato grado di certezza che il principio di legalità formale offre ai singoli individui non deve tuttavia tradursi in una cristallizzazione normativa avulsa dal contesto sociale e dai nuovi valori prodotti dalla cultura e dal comune sentimento con l’evolversi dei costumi e delle ideologie. Il delicato compito di evitare i disagi che l’applicazione di una normativa non più conforme alle esigenze sociali comporta è affidato alla sensibilità del legislatore, la cui intempestività è spesso causa di gravi discrasie tra (—) e giustizia sostanziale. Quando ciò accade si determina quella che, nel linguaggio corrente, viene definita come crisi del diritto perché il giurista non è più in grado di giustificare l’osservanza o l’applicazione della norma giuridica.
A partire dal sec. XVIII il concetto di (—) è apparso definibile solo in riferimento ad altre categorie di valori, quali ad es. l’utilità sociale, la felicità del maggior numero di persone, l’uguaglianza politica e sociale.