Giuspositivismo

Giuspositivismo

Sinonimo di positivismo giuridico. Corrente di pensiero che identifica il diritto col diritto positivo, quello cioè posto da una volontà umana (in primo luogo del sovrano) espressa nella legge effettivamente applicata nello Stato.
Nel suo approccio scientifico al diritto e nella sua pretesa di studiare e descrivere il diritto com’è e non come si vorrebbe che fosse, il (—) si contrappone innanzitutto al giusnaturalismo.
La teoria del (—) nasce dal ruolo preponderante assunto dal legislatore con l’affermarsi dei codici (XIX sec.).
Posto che il diritto costituisce emanazione di una volontà umana, il (—) dei primordi pose l’accento sulla legge, intesa come mezzo di espressione del comando del legislatore (singolo o gruppo). Questa concezione imperativistica del diritto [vedi Imperativismo] condusse il (—), attraverso una successiva elaborazione filosofica, a distinguere il concetto di creazione da quello di applicazione della norma e alla conseguente elaborazione della teoria della separazione dei poteri. Si giunse infine a concepire una nozione di ordinamento giuridico completo, unitario e coerente con se stesso, nonché autosufficiente nella sua capacità di regolamentazione (teoria della completezza e della coerenza).
Con H. Kelsen si delineò la versione normativistica del (—). Il diritto non veniva più concepito come il complesso di leggi volute da una o più persone, ma come l’espressione di una impersonale volontà normativa, sostanzialmente coincidente con il significato che un ordinamento giuridico attribuisce a determinate situazioni.
Nella concezione giuspositivistica kelseniana tutto il diritto (di cui le leggi sono solo una delle diverse componenti) deve essere riducibile a norme che prevedano una sanzione: esso è, infatti, la regolamentazione del potere di coazione, finalizzata al conseguimento di qualunque fine perseguibile con tale mezzo. Per questo motivo il normativista deve occuparsi, secondo Kelsen, di descrivere l’intrinseca natura del diritto, indipendentemente dalla sua effettività sociale.
Oggi molti tra gli stessi giuspositivisti rinnegano alcune idee del (—) primordiale, quali ad es. la concezione imperativistica e la teoria della completezza e della coerenza. Di converso, altre teorie del (—) originario (ad es. teoria del diritto come strumento di coazione, netta separazione tra diritto e morale, normativismo) sono accolte e condivise anche dai non giuspositivisti.