Gesetzgebungsstaat

Gesetzgebungsstaat [stato di legislazione]

Espressione usata dal giurista tedesco C. Schmitt per definire la forma di Stato borghese. Il (—) è quella forma di organizzazione politica «la cui caratteristica consiste nel fatto che, al suo interno, delle norme che vogliono valere come diritto vengono considerate come l’espressione più alta e decisiva della volontà comune». Le caratteristiche di questo (—) sono individuate nel modo seguente:
— il legislatore ha il monopolio della creazione del diritto, per cui solo la legge può creare obblighi per tutti i componenti dello Stato;
— esiste solo il legislatore ordinario, in quanto la Costituzione si limita a stabilire unicamente norme di organizzazione e non sostanziali.
Il concetto di (—) viene utilizzato da Schmitt nella sua polemica contro la struttura costituzionale della Repubblica di Weimar (così detta perché in tale città si riunì l’Assemblea che diede la nuova Costituzione alla Germania uscita dalla dissoluzione dell’impero tedesco), in cui egli rilevava la presenza di due costituzioni contrapposte:
— una decisione totale del popolo sul modo e sulla forma dell’unità politica, a cui Schmitt riconosce valore supremo e determinante e che si identifica con quegli articoli in cui è scelta la forma di stato repubblicana, federale, borghese e democratica;
— una seconda parte, composta di norme speciali che non hanno nulla a che vedere con il problema dell’unità politica e che sono riunite sotto la rubrica «Diritti e doveri fondamentali dei Tedeschi».
A questa struttura duale si contrappone il (—) in cui è possibile rilevare una sola costituzione ed un solo legislatore semplice, inteso come unico depositario del potere politico.
Il (—), quindi, pur rappresentando un momento di decadenza rispetto a forme di organizzazione politica precedenti (Schmitt si lamenta, infatti, che nel (—) non vi sia «presenza», «immediatezza» e «attività direttamente constatabile del sovrano», bensì solo «finzione normativistica di un sistema chiuso di legalità») appare pur sempre una struttura costituzionale in cui l’unità dello Stato trova adeguata realizzazione.