Garantismo

Garantismo

Espressione che fa riferimento alla complessa concezione giuridico-politica dello Stato di diritto, cioè dello Stato che riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli individui.
Il (—) può definirsi la teoria politica della legittimità del potere. Essa considera legittimo solo lo Stato costituzionale di diritto, in quanto solo questo è in grado di garantire determinate libertà, tra cui la libertà personale.
La concezione garantista si riallaccia al non-oggettivismo etico, il quale nega che lo Stato possa presentarsi come il monopolista-depositario di verità morali apodittiche (cioè indimostrabili) da imporre coattivamente ai cittadini. Gli unici valori morali riconosciuti dalla teoria garantista sono quelli che lo Stato recepisce nella propria costituzione sotto forma di limitazioni del potere politico e giuridico e attraverso la formulazione di diritti e doveri dei cittadini.
Presupposti del (—) sono:
— netta separazione tra morale e diritto;
— rifiuto di qualsiasi concezione paternalistica dello Stato;
— sottoposizione dei poteri dello Stato a controlli disciplinati dal diritto.
Il (—) si sviluppò in primo luogo nel campo del diritto penale, attraverso la previsione di un modello procedurale incentrato sull’accertamento oggettivo della verità dei fatti e finalizzato ad evitare qualsiasi intervento manipolatorio della personalità del colpevole.
In sostanza, un modello di diritto penale di tipo garantista prevede il rispetto dei seguenti principi.
— nessuna pena senza reato (cd. retributività della pena);
— nessun crimine senza legge (principio di legalità);
— nessuna legge penale senza necessità (principio di economia del diritto penale);
— nessuna necessità della legge penale senza lesione (principio di offensività);
— nessuna lesione senza azione (principio di esteriorità dell’azione penale);
— nessuna azione senza colpa (principio di colpevolezza);
— nessuna colpa senza processo (principio di giurisdizionalità);
— nessun processo senza accusa (principio accusatorio);
— nessuna accusa senza prova (principio dell’onere della prova);
— nessuna prova senza difesa (principio del contraddittorio).
Lo schema costituzionale dello Stato di diritto è difficilmente realizzabile, in quanto la garanzia dei diritti dei consociati è subordinata non solo a condizioni normative ma anche a situazioni di fatto. Sul piano normativo è necessario che i poteri degli organi dello Stato siano precisamente configurati, delimitati, disciplinati nel loro contenuto e sottoposti a controllo. Occorre, inoltre, che tali limiti e garanzie non restino sul mero piano teorico ma diventino in larga parte effettivi.
È proprio l’importanza attribuita a questa effettività che distingue la concezione garantista dalle tradizionali teorie elaborate sui limiti al potere. Queste ultime, accontentandosi di una generica previsione normativa di tali limiti, non si preoccupano poi della loro mancata applicazione e delle eventuali violazioni del diritto che lo stesso legislatore potrebbe autorizzare.