Fonti del diritto
Fonti del diritto
È l’insieme dei fatti e degli atti da cui scaturisce il diritto.
In teoria generale del diritto sono principalmente due le nozioni fornite di fonte del diritto.
La concezione normativistica [vedi Normativismo] considera le (—) delle metanorme (ossia, norme su norme) che stabiliscono i criteri di appartenenza delle norme ad un determinato ordinamento giuridico e quindi anche i modi di produzione delle altre fonti del diritto.
In altri termini, secondo tale concezione una norma è giuridica ed appartiene ad un ordinamento (cd. validità) non in quanto abbia un determinato contenuto, ma in quanto sia prodotto nei modi e nelle forme che quell’ordinamento prevede e disciplina come proprie fonti. Si parla allora di ordinamento legislativo, giudiziario o consuetudinario a seconda che la fonte ritenuta prevalente sia la legge, la giurisdizione o la consuetudine.
La giurisprudenza sociologica, invece, attribuisce il valore di autonoma fonte del diritto anche a particolari tipi di fatti sociali.
L’ordinamento giuridico italiano prevede numerose e diverse (—). Le principali sono:
— la Costituzione;
— le leggi costituzionali di integrazione e di revisione della Costituzione;
— le leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni;
— gli atti normativi del Governo equiparati alle leggi del Parlamento (decreti-legge e decreti legislativi);
— i regolamenti del Governo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici;
— la consuetudine.
È l’insieme dei fatti e degli atti da cui scaturisce il diritto.
In teoria generale del diritto sono principalmente due le nozioni fornite di fonte del diritto.
La concezione normativistica [vedi Normativismo] considera le (—) delle metanorme (ossia, norme su norme) che stabiliscono i criteri di appartenenza delle norme ad un determinato ordinamento giuridico e quindi anche i modi di produzione delle altre fonti del diritto.
In altri termini, secondo tale concezione una norma è giuridica ed appartiene ad un ordinamento (cd. validità) non in quanto abbia un determinato contenuto, ma in quanto sia prodotto nei modi e nelle forme che quell’ordinamento prevede e disciplina come proprie fonti. Si parla allora di ordinamento legislativo, giudiziario o consuetudinario a seconda che la fonte ritenuta prevalente sia la legge, la giurisdizione o la consuetudine.
La giurisprudenza sociologica, invece, attribuisce il valore di autonoma fonte del diritto anche a particolari tipi di fatti sociali.
L’ordinamento giuridico italiano prevede numerose e diverse (—). Le principali sono:
— la Costituzione;
— le leggi costituzionali di integrazione e di revisione della Costituzione;
— le leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni;
— gli atti normativi del Governo equiparati alle leggi del Parlamento (decreti-legge e decreti legislativi);
— i regolamenti del Governo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici;
— la consuetudine.